Usura: Cms esclusa da calcolo Teg per periodo antecedente a Legge n. 2/2009
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Fonte:
www.expartecreditoris.it
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Provvedimento:
Trib. Palermo, V sez. civ., est. De GREGORIO, sentenza del 17.02.2016
Allegati:
La commissione di massimo scoperto (CMS) non deve essere conteggiata ai fini della determinazione del tasso soglia.
Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la B.D., emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
La formula indicata dalle istruzioni della B.D. con esclusione dal calcolo del T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto, si applica fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, evidentemente sino a quel momento dovendosi considerare la CMS come voce estranea alla erogazione del credito.
Sostenere che anche prima della introduzione della nuova disciplina normativa, la commissione di massimo scoperto avrebbe dovuto essere inclusa nel tasso applicato dal singolo operatore (TEG), condurrebbe ad un risultato incongruente, poiché da una parte, la CMS dovrebbe essere inclusa nel TEG, a fronte di un tasso soglia costituito dal TEGM + 50% che non include la CMS.