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Usura: per la Cassazione la clausola di salvaguardia può stipularsi solo a tutela della validità di ciò che non è sorto già nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso

  • Fonte:

    Corte di Cassazione

  • Provvedimento:

    Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 27106 del 18 ottobre 2024

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con Ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024 ha affermato il seguente principio di diritto in ordine alla portata applicativa della c.d. clausola di salvaguardia:

2.2 L’articolo 1, comma 1, d.l. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001 e invocato nel presente motivo, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla; e il riferimento, ictu oculi, è alla sua originaria pattuizione che la inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presente nella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, una caratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula.

Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo - confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente - Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della “eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora” entro il tasso soglia, vale a dire “vigila” e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un’eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell’elemento contrattuale di natura “fluttuante”. 2.3 Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1, primo comma, possa essere “disattivata” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella “di salvaguardia” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa - ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso. Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità."

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