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Manipolazione Euribor: la Prima Sezione della Suprema Corte rimette la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite

  • Fonte:

    Corte di Cassazione

  • Provvedimento:

    Cass. civ., Sez. 1, Ord. n. 19900/2024

La Sez. 1 della Suprema Corte, con ordinanza n.19900/2024, pubblicata il 19 luglio 2024, in conseguenza del contrasto palesatosi tra l’orientamento giù espresso dalla sezione terza (nell’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 e nella successiva sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024), "venendo in rilievo una questione di interpretazione di regole di diritto per le quali si profila l’esigenza di un orientamento uniforme", ha rimesso la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, involgendo le seguenti questioni: 

- "se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;

- se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni."

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