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Sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza

  • Fonte:

    Corte di Cassazione

  • Autore:

    Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 10160/2024

Secondo Cass. pen., Sez. V, Sentenza n. 10160, "nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455)".

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