La Cassazione ribadisce che, in tema di ripetizione e prescrizione di pagamenti indebiti nei rapporti bancari di conto corrente, per individuare le rimesse solutorie occorre fare riferimento al "saldo rettificato"
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Fonte:
Corte di Cassazione
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Provvedimento:
Cass. civ., Sez. 1, Ord. n. 17287/2024
Con Ordinanza n. 17287/2024, pubblicata il 24/06/2024, la Sez. 1 della Corte di Cassazione ha ribadito che: "nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721)".