Contratto di conto corrente bancario - Usura - La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi va computata ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia"
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Fonte:
Corte di Cassazione
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Provvedimento:
Cass., Sez. 1 civ., Ord. n. 8383/2024
Con Ordinanza n. 8383, pubblicata il 28/03/2024 , la Sez. 1 della Corte di Cassazione civile ha affermato: "Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto – contrariamente a quanto qui sostenuto dalla ricorrente – l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati). A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente."