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Usura: la clausola di salvaguardia non presenta profili di contrarietà a norme imperative

  • Fonte:

    Corte di Cassazione 

  • Provvedimento:

    Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 4001/2024

Con Ordinanza n. 4001/2024 la Sez. III civ. della Suprema Corte ha affermato che: "detta clausola è stata già sottoposta al vaglio di questa Corte – si veda, da ultimo Cass. 15/05/2023, n. 15144 – che ha ritenuto che essa “giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4…. assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura cd. ‘oggettiva’, previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto; è vero che la mera inserzione di tale clausola non basta ad escludere che gli interessi convenzionalmente pattuiti non abbiano superato il tasso soglia, occorrendo a tal fine accertare che l’obbligo contrattualmente assunto dal finanziatore di mantenere il tasso degli interessi al di sotto di quello soglia sia stato adempiuto – Cass. 17/10/2019, n. 26286 seguita da Cass. n. 15144/2023, citata, hanno infatti escluso che la mera inserzione nel contratto della clausola di salvaguardia escluda automaticamente la ricorrenza dell’usura – ma, non avendo i ricorrenti confutato la statuizione della Corte d’Appello che aveva fatto leva sulla clausola di salvaguardia per negare la ricorrenza dell’usura (e non essendo la clausola di salvaguardia affetta da nullità), essa deve considerarsi passata in giudicato;...."

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