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Fideiussioni secondo lo schema ABI: rimesse alle Sezioni Unite le relative questioni

Fideiussioni secondo lo schema ABI: rimesse alle Sezioni Unite le relative questioni

La Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 11486 del 30 aprile 2021 - Relatore Mercolino Guido, ha ritenuto "evidente la necessità di una rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità d'intese restrittive della concorrenza, volta a verificarne l'applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI, ed in particolare a stabilire a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno, b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e d) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto. Trattasi di questione di massima che riveste particolare importanza, in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie, che consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico, tale da giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite". 

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