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Per la Cassazione il titolare del conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto

Per la Cassazione il titolare del conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto

Cass.civ., Sez.III, 30 ottobre 2020, Ord. n. 24181

 

 

"Viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata relativamente all'art. 119 T.U.B. nel senso che «Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.» (così Cass., n. 3785 del 2019; ma già Cass. n. 11554 del 2017 e altri precedenti richiamati dalla citata decisione del 2019). Tale principio di diritto si è giustificato adducendo che la norma del TUB è norma speciale rispetto all'art. 210 c.p.c., che consente al titolare di un conto corrente di ottenere dalla banca il rendiconto anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto ciò determinerebbe, come riferito, la conversione di un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Il diritto del cliente ad avere copia della documentazione - si è detto nella decisione del 2019 - ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale. Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 cod. proc. civ. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata. Da rilevare è, inoltre, che la norma del comma 4° dell'art. 119 T.U.B. non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D'altra parte, non risulta ipotizzabile una ragione che, per un verso o per un altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell'art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente - riconosca ai soggetti che si trovino ad intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Appare così chiaro come non possa risultare corretta una soluzione che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto. 1.2 Nella citata giurisprudenza, ribadita successivamente al precedente del 2019 da numerose decisioni della Prima Sezione di questa Corte (Cass. nn. 14231 del 2019, 31649 del 2019, 31650 del 2019 e 6975 del 2020), la ricostruzione nei termini indicati della facoltà di chiedere documentazione ex art. 119 T.U.B. è affermata con riferimento alla posizione del "cliente", senza una espressa contemplazione dell'ipotesi in cui il cliente sia un fideiussore, anche se in due dei precedenti citati la Prima Sezione era investita di censure provenienti sia da clienti correntisti sia da fideiussori. Il Collegio ritiene ora debba affermarsi espressamente la spettanza del diritto nei termini indicati dalla citata giurisprudenza anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del quarto comma dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 al "cliente" è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un "cliente" della banca non diversamente dal correntista debitore principale. Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell'assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell'oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina - come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 e ss. c.c. - "rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell'art. 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi 6 "informare", proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all'esercizio del potere di cui all'art. 119 T.U.B. Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia "cliente" agli effetti di quella norma. Rileva il Collegio che la conclusione qui raggiunta non si pone in alcun modo in contrasto con la risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 1, n. 23391 del 9/11/2007) che ha escluso l'applicabilità automatica al fideiussore, garante dei crediti bancari, delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente, giacché detta giurisprudenza è relativa alla posizione del cliente e del fideiussore ai fini della stipulazione e dunque del contenuto dei rispettivi rapporti contrattuali (in particolare con riferimento all'operare della norma dell'art. 1938 c.c. per il fideiussore). Nel caso in esame, invece, viene in rilievo una norma che prevede l'esercizio di una facoltà concernente l'informazione sullo stato del rapporto con l'istituto di credito."

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