Per la Cassazione la valutazione della natura delle rimesse in un conto corrente bancario va effettuata sul saldo della banca rettificato
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Fonte:
www.cortedicassazione.it
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Provvedimento:
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 9141 del 19 maggio 2020. Est. Fidanzia
Con Ordinanza n.9141/2020, del 19 maggio 2020, la Prima Sezione della Corte di Cassazione covile ha stuito che "per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione. Inoltre, del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito - formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della banca dell'esistenza di una tale pattuizione, la Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido".