Fideiussione ABI: nullità totale in ragione del carattere essenziale che va riconosciuto alle clausole dello schema
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
Tribunale Matera, 06 Luglio 2020. Est. Disabato.
Interessante pronuncia di Tribunale Matera, 06 Luglio 2020. Est. Disabato, in www.ilcaso.it , con segnalazione a firma dell'Avv. Dario Nardone.
La nullità dovuta alla conformità allo schema ABI vietato colpisce anche le fideiussioni specifiche – La nullità è totale per inapplicabilità dell’art. 1419 in ragione della essenzialità delle clausole costituenti lo schema ABI vietato – È competente a decidere incidenter tantum il Giudice ordinario sulla eccezione riconvenzionale
Sebbene il provvedimento del 2.5.2005 della Banca d’Italia, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005); ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch’esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.
La nullità non può che essere totale per inapplicabilità dell’art 1419 c.c., posto che le pattuizioni (conformi allo schema ABI) contenute nella fideiussione prestata hanno sicuramente avuto una funzione rilevante e fondamentale ai fini della conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 19.7.2002, n. 10536), in quanto hanno rafforzato in maniera forte la garanzia che la banca andava ad assumere dai fideiussori; il che porta a ritenere che senza tali ulteriori pattuizioni il prestito non sarebbe stato concesso.
È competente il Giudice ordinario a decidere quando l’eccepita nullità costituisca oggetto di un accertamento incidentale a seguito di eccezione riconvenzionale, come tale idonea solo a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio (cfr. Tribunale di Belluno, sentenza n. 53 del 31.01.2019). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)