iusimpresa

Fideiussione - Clausola di solidarietà tra garante e debitore principale - Interpretazione - Deroga implicita all'art. 1957 c.c. - Esclusione - Fondamento

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Cass. civ., sez. III, 26 Maggio 2020, n. 9862. Est. Positano.

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ., III Sez., 26 maggio 2020, n.8682, Est. Positano) ha statuito che la deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., "non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con la applicazione dell'articolo 1957 c.c. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all'articolo 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione".

 

Torna in alto