Usura: per la Cassazione la nullità degli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi
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Provvedimento:
Cass., sez.III, sent. n. 9237/ 2020
Per la Suprema Corte (Cass., sez.III, sent. n. 9237/ 2020) se si accerta che la pattuizione sugli interessi corrispettivi è valida, ossia non viola il divieto, la sua nullità non può «derivare> da quella che affligge altra e diversa pattuizione, a prescindere dalla stessa ammissibilità, nel diritto sostanziale, di una nullità che possa dirsi derivata.
La ricorrente aveva sostenuto che, essendo unica la pattuizione degli interessi, nonostante la duplicità dei medesimi, la nullità di quelli moratori affetta l'intero, e ciò in quanto non si può parlare di clausole distinte al punto da essere soggette ad una nullità parziale, che attenga solo ad un tipo di interesse e non all'altro.
Tale motivo è stato ritenuto infondato. Invero, ha affermato la Suprema Corte, “è regola che anche per gli interessi moratori vale il limite del tasso soglia di cui articolo 2 della legge n. 108 del 1996 (Corte cost. 29/ 2002; Cass. 27442/ 2018; Cass. 23192/ 2017; Cass. n. 5598/ 2017), ed è anche vero che questa regola non pare messa in discussione nel giudizio di merito”.
La questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità era la seguente: se il superamento del limite comporti nullità della sola clausola che contempla gli interessi moratori, oppure se riguardi l'intera pattuizione degli interessi, compresi quelli corrispettivi.
Per la Cassazione, pur potendo avere la medesima funzione in comune (quella di remunerare chi ha prestato il denaro) i due tipi di interesse mantengono autonomo rilievo quanto allo scopo concreto della corrispettività. Nel caso degli interessi corrispettivi questo scopo ha causa nel godimento del denaro da parte dell'accipiens e nella privazione momentanea di chi lo ha prestato; nel caso dei moratori lo scopo è di ripagare il mutuante della prolungata indisponibilità del denaro e delle perdite che eventualmente essa comporta per non avere avuto la restituzione nei tempi convenuti. Questa funzione di corrispettività che risulta analoga in entrambi i casi (differendo le ragioni della corrispettività) è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri: i moratori sono dovuti solo dopo la scadenza del termine di restituzione, mentre quelli corrispettivi prima di tale scadenza.
I due interessi, ha sottolineato la Suprema Corte non si cumulano, come sovente si ripete, proprio perché operano l'uno in sostituzione dell'altro. Cosi che la nullità dei soli interessi moratori segue alla circostanza che solo questi ultimi violano il divieto, come è pacifico nel caso concreto.
Da ciò la statuizione che “ Se si accerta che la pattuizione sugli interessi corrispettivi è valida, ossia non viola il divieto, la sua nullità non può <derivare> da quella che affligge altra e diversa pattuizione, a prescindere dalla stessa ammissibilità, nel diritto sostanziale, di un nullità che possa dirsi derivata.”