Il Tribunale di Bologna si pronuncia sull'omessa indicazione del Mark to market nel contenuto degli accordi quadro o nei singoli contratti di interest rate swap
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
Tribunale Bologna, 29 Novembre 2018. Est. Alessandra Arceri.
Allegati:
Pubblicata da Ilcaso.it la sentenza di Trib. Bologna, 29 Novembre 2018, Est. Alessandra Arceri.
Segnalazione a cura dell'Avv. Paolo Bontempi (riproduzione riservata)
La circostanza che il MtM non rientri nel contenuto degli accordi quadro sottoscritti da parte attrice, né sia indicato nei singoli contratti di interest rate swap, comporta la radicale nullità di questi, perché esclude in radice che il cliente possa concludere “la scommessa” conoscendo il grado di rischio assunto.