Per la Cassazione è irrilevante la valutazione di adeguatezza in assenza dell'informazione circa la natura dei titoli ed i caratteri propri dell'emittente
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 2018, n. 15936. Est. Di Marzio.
Si segnala, pubblicata da Ilcaso.it , l'ordinanza di Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 2018, n. 15936. Est. Di Marzio.
Investimento mobiliare – Informazione preventiva circa la natura dei titoli – Obbligo dell’intermediario – Omissione – Conseguenza – Inadempimento dell’intermediario – Valutazione dell’adeguatezza dell’investimento – Irrilevanza
Al riguardo è stato sottolineato dalla Suprema Corte, nell'ordinanza in esame, che " è specifico obbligo dell'intermediario finanziario fornire al cliente una dettagliata informazione circa i titoli mobiliari, con particolare riferimento alla natura degli stessi ed ai caratteri propri dell'emittente. Questa informazione è incontestato che non sia stata fornita, e l'inadempimento della Banca nell'assolvere ai propri obblighi informativi risulta integrato, già in relazione a fase diversa rispetto alla valutazione dell'adeguatezza soggettiva dell'investimento".
L'ordinanza ha, altresì, ricordato che "le Sezioni Unite hanno chiarito che «anche l'obbligo dell'intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, permane attuale durante l'intera fase esecutiva del rapporto e si rinnova ogni qual volta la natura o l'entità della singola operazione lo richieda, per l'ovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo», SS.UU., n. 26725 del 2007. Tale orientamento giurisprudenziale è stato arricchito da ulteriori importanti interventi, - anche di merito - i quali, muovendo dal dato normativo, hanno affermato che l'obbligo d'informazione di tipo continuativo risulta fondato non solo sulle norme primarie e regolamentari di settore, ma anche sugli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Da quanto precede trova conferma di come sia determinante per l'investitore, sussistendo nel caso di specie anche uno specifico vincolo pattizio in tal senso, entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l'iniziale grado di rischio collegato all'investimento, ma che consentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l'investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo".