Il Tribunale di Milano si pronuncia sull'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia
Pubblicata da Ilcaso.it un'interessante ordinanza del Tribunale Milano, 30 Giugno 2018. Est. Stefani, con segnalazione a cura dell'Avv. Marco Campanella.
La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o da volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza, come richiesto dalla circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e succ. agg. (v. cap. II, sez. II, par. 1.5).
A seguito di una segnalazione illegittima, il periculum è in re ipsa. Infatti, una ingiusta segnalazione a sofferenza comporta un rischio molto elevato di grave pregiudizio per l’imprenditore, sia sotto il profilo di revoca degli affidamenti già concessi da altri intermediari, sia per la preclusione alla concessione di nuove agevolazioni. Costituisce un fatto notorio che gli intermediari prestano, doverosamente, molta attenzione alle annotazioni presenti in Centrale rischi e l’appostazione a sofferenza normalmente determina un tipico effetto negativo, nel senso di negare l’affidabilità bancaria al soggetto, con conseguente revoca degli affidamenti in essere anche da parte delle altre banche e blocco per quelli oggetto di nuove richieste. In sostanza, una errata segnalazione a sofferenza, secondo ciò che accade normalmente, comporta l’impossibilità di accedere al credito bancario, ciò che per l’imprenditore può comportare pregiudizi irreparabili. (Redazione IL CASO.it)