Mutuo fondiario – «Garanzie integrative» per l’innalzamento del limite di finanziabilità (delibera CICR 22 aprile 1995)- Fideiussione prestata da persona fisica – Ammissibilità – Esclusione
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
Cass. civ., sez. I, 12 Aprile 2018, ordinanza n. 9079, Est. Dolmetta
La Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 12 Aprile 2018, ordinanza n. 9079, Est. Dolmetta, pubblicata in Ilcaso.it) ha rilevato che la Delib. CICR, emanata in applicazione della norma dell'art. 38 comma 2 TUB, è netta nell'affermare che possono fungere da "garanzie integrative" ai fini dell'innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall'80% al 100% solo determinate categorie - o tipologie - di garanzie, che siano altresì ritenute "idonee" sulla base di criteri in generale predisposti dalla Banca d'Italia.
Tra le tipologie di garanzie utilizzabili in proposito - come indicate dalla Banca d'Italia (in G.U. n. 76, 2 aprile 2005) sulla scorta della disposizione della Delib. CICR - non rientra la fideiussione prestata dal socio della società in nome collettivo debitrice principale. Del resto, il livello di affidabilità patrimoniale, che risulta coerente alle tipologie di garanzie integrative, si attesta sulla linea di quella data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario.
Né può ritenersi – ha aggiunto l’ordinanza in esame- che la normativa vigente affidi propriamente la verifica del rispetto del limite massimo e invalicabile di finanziabilità alla presenza di una perizia commissionata dalla Banca che tale rispetto rilevi.