Per la Cassazione il p.m. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini relative a soggetti terzi
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Fonte:
www.cortedicassazione.it
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Provvedimento:
Cass., sez. I civ., ord. n. 9089, pubblicata il 13 aprile 2018
Con ordinanza n. 9089, pubblicata il 13 aprile 2018, la I sez. civ. della Corte di Cassazione ha ribadito che il p.m. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo, essendosi ritenuto che, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, il legislatore ha inteso ampliare la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass., ord. 16 novembre 2016, n. 23391, con riguardo ad ipotesi in cui il p.m. aveva appreso dell'insolvenza della società nel corso di un procedimento penale pendente a carico di un terzo privo di cariche sociali; Cass. 5 maggio 2016, n. 8977, con riguardo a notizia appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi o collegati all'imprenditore medesimo della guardia di finanza; Cass. 15 maggio 2014, n. 10679, con riguardo a notizia appresa nel corso di un procedimento penale pendente a carico di altre società del gruppo; v. pure Cass. 21 aprile 2011, n. 9260).