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Per il Tribunale di Bari, se gli interessi di mora sono pari al tasso soglia, la presenza nel contratto di costi aggiuntivi per spese di istruttoria, assicurazione ed oneri ulteriori, determina uno sforamento, con conseguente gratuità del contratto

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale Bari, 17 Marzo 2018, Est. Raffaella Simone

Per il Tribunale di Bari, se gli interessi di mora sono pari al tasso soglia, la presenza nel contratto di costi aggiuntivi per spese di istruttoria, assicurazione ed oneri ulteriori, determina uno sforamento, con conseguente gratuità del contratto

Riportiamo uno stralcio dell’interessante provvedimento di Trib. Bari, 17 Marzo 2018, Est. Raffaella Simone, pubblicato in www.ilcaso.it .

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(Omissis) “Nel merito, secondo un’opzione interpretativa, seguita anche nella giurisprudenza di merito, la funzione sanzionatoria e risarcitoria degli interessi moratori, che li distingue dagli interessi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, induce ad una esclusione degli stessi dal rispetto del c.d. tasso soglia, tenuto anche conto del fatto che la loro applicazione è eventuale. Tanto più che altri rimedi (artt. 1344 e 1384 c.c.) presidiano un equilibrato bilanciamento degli impegni assunti dal mutuatario.

Non si può tuttavia trascurare che, ancorché agli interessi moratori venga assegnata dall’ordinamento una funzione sanzionatoria all’inadempimento del debitore, ciò non di meno il ritardo colpevole non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 108/1996. E’ vero che la mora non rientra nell’ambito fisiologico dell’operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa dall’usura, estesa a tutti i costi dell’operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.

La riforma in materia intervenuta con la menzionata legge (che ha inciso, in particolare, sull’art. 1815 c.c. e sull’art. 644 c.p.) ha assimilato l’usura penalmente rilevante (cioè la c.d. usura presunta: art. 644 co. 1 e co. 3, primo periodo, c.p.) con l’usura pecuniaria ad interessi di cui all’art. 1815 c.p., prevedendo un’omogeneità del fenomeno sul piano penale e su quello civile. Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall’art. 644 co. 4 c.p. a tenore del quale: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Si aggiunga che l'art. 1, co. 1 del d.l. n. 394/00 convertito poi nella legge n. 24/2001, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., dispone che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Pertanto, è il legislatore che, anche nell’ambito di questa norma, espressamente chiarisce che nello stabilire l’usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo (significativamente, il testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del d.l. n. 394/2000, contiene un'ulteriore esplicitazione della volontà del legislatore: “L’articolato fornisce al comma 1 l’interpretazione autentica dell’art. 644 C.P. e dell’art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi”).

Alla luce di tale panorama normativo, per la giurisprudenza di legittimità e una parte rilevante della giurisprudenza di merito (tra le altre, Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014; Trib. Bari 1.12.2014) anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura. La Cassazione, in particolare, ha precisato che ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori (così Cass. nn. 602 e 603 del 2013 e Cass. n. 350/2013; si noti che l’orientamento della Suprema Corte, per cui gli interessi moratori sono comunque assoggettati alla normativa antiusura, è costante, si vedano infatti le meno recenti Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003; v. anche Corte Cost., n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura).

Inoltre, va osservato che la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia), il che induce taluni a ritenere irragionevole immaginare che si possa giudicare usurario un tasso di interesse moratorio mettendolo a confronto con un parametro (il c.d. tasso soglia) costruito senza tener conto di quel tipo di interesse. Infatti, come osservato in dottrina, la mancata considerazione del tasso degli interessi moratori tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione del TEGM si spiega in considerazione del fatto che tener conto di tale misura, anziché solo di quella degli interessi corrispettivi, innalzerebbe sensibilmente il livello del TEGM e quindi il c.d. tasso soglia, rendendo più rara l’eventualità che il cliente possa invocare l’usurarietà, quanto meno con riferimento all’ipotesi di uno sviluppo fisiologico del rapporto nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi corrispettivi. Ciò appare irragionevole, considerato che l’applicazione dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente eventuale.

Dal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court. Tale soluzione, che si contrappone a quella, pure sostenuta nella giurisprudenza di merito, per cui la nullità della pattuizione degli interessi di mora non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi, sicché questi ultimi sono dovuti perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario, si giustifica per il fatto che il legislatore con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria (a prescindere dal fatto che questa riguardi i soli interessi moratori ovvero quelli corrispettivi). D’altronde, il comma secondo dell’art. 1815 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari “la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale”, sicché l’intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, verrebbe tradita seguendo la suddetta tesi poiché mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi.

Nel caso di specie il titolo esecutivo azionato, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, contempla interessi di mora al tasso pari a quello soglia.

Considerato tuttavia che le condizioni economiche contrattuali contemplano costi aggiuntivi, per spese di istruttoria, assicurazione ed oneri ulteriori, dettagliatamente riportati nell’art.16 dell’allegato “A” e nell’allegato “B”, il detto limite deve ritenersi inevitabilmente superato, con conseguente gratuità dell’operazione”. (Omissis)

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In senso conforme, vedasi anche Trib. Roma, Sez. Civile IX , 16/11/2016, n. 21631, G.U.,  Dr. V.Carlomagno, in www.almaiura.it .

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