ABF Palermo, 24 ottobre 2017, Est. Desiderio: Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.) - Onere della prova di spedizione e ricezione a carico dell’istituto di credito – Mancanza – Ripetizione di indebito
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
ABF Palermo, 24 Ottobre 2017. Est. Desiderio
Interessante decisione di ABF Palermo, 24 ottobre 2017, Est. Desiderio, pubblicata in www.ilcaso.it .
“E’ orientamento costante dell’ABF che l’onere della prova dell’effettivo invio della proposta contrattuale ex art.118 TUB incomba sulla banca e che alla proposta di modifica contrattuale vada riconosciuta la natura di atto ricettizio ( Cfr. Coll. Roma nn.11607/17 e 4605/16). Quando l’onere di comunicazione non viene assolto dalla banca o, ciò che è lo stesso, non vi è prova che lo sia stato, è conseguente l’inefficacia della modifica contrattuale”. Pertanto, incombe alla banca l’obbligo di restituzione della CIV .