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Usura: interessi moratori e commissione per l’estinzione anticipata del mutuo

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale Siena, 21 Novembre 2017. Est. Alessandra Verzillo.

Usura: interessi moratori e commissione per l’estinzione anticipata del mutuo

Pubblicata da www.ilcaso.it la pronuncia di Trib. Siena, 21 novembre 2017, Est. Alessandra Verzillo, segnalata dall' Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara.

Ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia usura, vanno compresi nel TAEG la commissione per estinzione anticipata come pure gli interessi moratori, perché l’art. 1 comma 1 D.L. 394/2000, convertito in L. 20/2001, statuisce che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”.
La valutazione in ordine all’usurarietà delle pattuizioni deve essere operata ricomprendendo nel TAEG tutte le voci connesse all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art. 644, comma IV, c.p.), ed il parametro di riferimento del TAEG è quello di cui all’art. 2, comma IV, L. 108/96.
Il tasso soglia usura è unicamente quello previsto con la legge primaria; pertanto l’aumento di 2,1 punti percentuali, operato per raffrontare il TEG del singolo mutuo con il TEGM che non comprende la mora, non potrà essere utilizzato per il c.d. “tasso soglia usura composto”, poiché detta “innovazione” o direttiva o istruzione che dir si voglia della Banca d’Italia, anche se recepita in decreti ministeriali, non può incidere sulla norma primaria.
In caso di accertata usurarietà pattizia, ai sensi dell’art. 1815, comma II, la banca va condannata a restituire al mutuatario tutti gli interessi e commissioni illecitamente percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione sulle singole indebite percezioni dal dovuto al saldo effettivo.

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