La Cassazione penale ribadisce che il delitto di usura è reato a consumazione prolungata, sicchè colui che ha ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario e ne ottiene il pagamento concorre nel reato di usura
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Fonte:
www.giurisprudenzapenale.com
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Provvedimento:
Cass. pen., sez. II, sent., (ud. 15-11-2017) 24-11-2017, n. 53479
Segnaliamo la recente ed importante pronuncia con cui la Suprema Corte (Cass. pen., sez. II, sent., 24-11-2017, n. 53479) si sofferma, ancora una volta, sulla natura del reato di usura ed afferma che " ... questa Corte ha ormai abbandonato l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e ha affermato che "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata." (n. 11055 del 1998 Rv. 211610, n. 41045/05 n.34910 del 2008, Rv. 241818). Aderendo allo schema giuridico dell'usura intesa appunto quale delitto a consumazione prolungata o - come sostiene autorevole dottrina - a condotta frazionata, ne deriva che effettivamente colui il quale riceve l'incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall'art. 644 c.p., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verificazione dell'elemento oggettivo di quel delitto".