La Cassazione ribadisce che, per la notifica a mezzo del servizio postale, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta conseguentemente l'invalidità della notifica
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Fonte:
www.cortedicassazione.it
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., con ordinanza n. 23470/2017
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI civ., con ordinanza n. 23470/2017, ha ribadito il principio secondo cui "La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell'avviso di accertamento, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta conseguentemente l'invalidità della notifica, e l'illegittimità della cartella di pagamento basata sull'avviso di accertamento, in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell'avviso predetto" (Cass. ordd. nn. 14861/12, 2790/16, 23213/14).