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Il Collegio di coordinamento dell'ABF affronta il controverso tema della polizza assicurativa «facoltativa» e del calcolo del TAEG

  • Fonte:

    www.arbitrobancariofinanziario.it

  • Provvedimento:

    Abf, Coll. Coord., 12 settembre 2017, n. 10621 – Pres. Lapertosa – Est. Tina

Il Collegio di coordinamento dell'ABF affronta il controverso tema della polizza assicurativa «facoltativa» e del calcolo del TAEG

Interessante pronuncia dell'Abf, Coll. Coord., 12 settembre 2017, n. 10621 – Pres. Lapertosa – Est. Tina. Ne riportiamo uno stralcio (il grassetto ed il corsivo sono a cura dello Studio), rinviando per ogni dettaglio alla decisione di seguito allegata. 

"Alla luce delle considerazioni sinora svolte può, quindi, delinearsi il seguente principio di diritto: ‘Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;

- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;

- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento’.

Ciò chiarito, considerata la rilevanza delle questioni affrontate e la novità del principio di diritto sopra delineato e della distribuzione dell’onere probatorio in capo alle parti che ne consegue, il Collegio ritiene opportuno rinviare ogni decisione nel merito al Collegio territoriale remittente, al fine di concedere all’intermediario resistente un termine per fornire gli indici di prova contraria secondo i criteri indicati".

 

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