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La Cassazione ritorna a pronunciarsi sull’esclusione di autonoma tassabilità ai fini ICI/IMU delle aree pertinenziali

  • Autore:

    G. CRETI'

  • Provvedimento:

    Cass. Sesta Sezione Civile – T, n. 13959 del 20.04.2017

Allegati:
La Cassazione ritorna a pronunciarsi sull’esclusione di autonoma tassabilità ai fini ICI/IMU delle aree pertinenziali

Con ordinanza n. 13959/2017 pronunciata in data 20.04.2017 e depositata in cancelleria in data 05.06.2017, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito il criterio in forza del quale è esclusa l’autonoma tassabilità di un’area pertinenziale a un fabbricato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI, ora IMU), secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.lgs. n. 504 del 1992.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, era già stato chiarito che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 cod. civ. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum” (Cass. n. 25127/09, 22128/10, 25170/13, ord. N.13017/12).

La Suprema Corte, nella citata ordinanza, precisa pertanto che è esclusa l’autonoma tassabilità di un’area pertinenziale a un fabbricato ove, come sottolineato dalla superiore giurisprudenza, ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art 817 c.c. (a norma del quale “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”), restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale, nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all’immobile principale (Cass. ord. N. 1390/16, 26077/15).

Nel caso sottoposto al vaglio degli ermellini, il ricorrente proponeva ricorso lamentando la violazione dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 504/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto la tassabilità dell’area oggetto di contestazione impositiva, solo perché il contribuente né nella originaria dichiarazione ICI né successivamente, ne aveva mai indicato la funzione pertinenziale. 

I giudici del merito avevano orientato la loro decisione di rigetto su un mero dato formale, ignorando il costante insegnamento della Suprema Corte richiamato dal ricorrente.

Avv. Giovanni Cretì

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