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La Cassazione penale chiarisce il perimetro dell'usura "in concreto"

  • Fonte:

    www.leggiditaliaprofessionale.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-03-2017) 25-05-2017, n. 26214

La Cassazione penale chiarisce il perimetro dell'usura "in concreto"

Di particolare interesse la recente pronuncia di Cass. pen. Sez. II, sent., (ud. 29-03-2017) 25-05-2017, n. 26214, che si sofferma sul tema dell'usura in concreto

Riportiamo uno stralcio della sentenza (il corsivo ed il grassetto sono a cura dello Studio):

" Sul punto il collegio ribadisce che il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano altri vantaggi usurari, ovvero illegittimi profitti, di qualsiasi natura, che l'accipiens riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario (Cass. sez. 2 n. 5683 del 25/10/2012, Rv 255238).

Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui "perchè sia integrata la c.d. usura in concreto, occorre che: a) il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) gli interessi pattuiti (pur se inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle "concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari", comunque "proporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione". Trattasi di elementi il cui accertamento in concreto (diversamente dai casi di usura c.d. presunta) è rimesso alla discrezionalità del giudice usurario" (così, in motivazione Cass. sez. 2 n. 5683 del 25/10/2012, Rv 255238).

La Corte ha infatti chiarito che al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni (Cass. sez. 2 n. 18778 del 25/03/2014, Rv. 259961).

Si tratta di squilibri patrimoniali di differente gravità che, tenuto conto della formulazione alternativa utilizzata dal legislatore, rilevano entrambi al fine della valutazione dell'esistenza dell'usura in concreto.

1.3. In sintesi: il delitto di usura si configura non solo quando gli interessi pattuiti in relazione alla somma di denaro prestata siano superiori al tasso stabilito dalla legge, configurando un'ipotesi di c.d. "usura presunta", ma anche quando l'agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all'opera prestata; sproporzione che deve essere valutata "in concreto" dal giudice, effettuando una comparazione tra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all'effettuazione delle prestazioni erogate. Il delitto di usura c.d. "in concreto" è funzionale, pertanto, a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso l'induzione della stessa all'accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato".(omissis).

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