Usura e penale di estinzione anticipata: una interessante pronuncia del Tribunale di Torino
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
Tribunale di Torino, 13 Settembre 2017. Est., dr. E. Astuni.
Pubblicata da www.ilcaso.it l'interessante sentenza del Tribunale di Torino, 13 Settembre 2017. Est., Dr. E. Astuni. Riportiamo la massima segnalata in www.ilcaso.it , unitamente alla sentenza ivi allegata.
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È legittima e non genera indeterminatezza del tasso di interesse la clausola del contratto di mutuo che preveda un tasso periodale (in specie mensile) pari a 1/n (in specie 1/12) del tasso annuo nominale, ancorché ciò determini un maggiore onere finanziario, rilevato nel TAEG. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
La commissione di estinzione anticipata si qualifica in diritto come multa penitenziale (art. 1373 co. 3 c.c.), se è il corrispettivo pattuito per la facoltà di recesso dal contratto, per l’intero capitale o per una parte, o come penale per inadempimento, subordinata al verificarsi delle condizioni (risoluzione) che consentono alla banca di chiedere l’immediato rimborso del credito. In entrambi i casi, funzione della commissione è di ristorare forfetariamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell’anticipata chiusura del piano di rimborso. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
La penale di estinzione anticipata è costo inerente all’erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, stimolandone il regolare adempimento e costituendo un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell’anticipata estinzione. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
La legge n. 108/96 ha demandato all’autorità amministrativa di fare una rilevazione statistica dell'andamento dei tassi medi di mercato (praticati dal sistema bancario-finanziario e distinti per classi omogenee di operazioni), ma non il potere di definire la fattispecie usuraria e di escludere la rilevanza di costi comunque collegati all’erogazione del credito. Che pertanto le istruzioni della Banca d’Italia non abbiano considerato e tuttora non considerino la penale di estinzione (come la mora e altri oneri previsti per il caso di inadempimento) nella rilevazione del TEGM non osta alla sua rilevanza ai fini della verifica di usurarietà ai sensi dell’art. 644 c.p.. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Malgrado il contrario avviso di Cassazione 22 giugno 2016 n. 12965, non esiste un raffronto diretto tra TEGM e TEG. Parametro di verifica della non usurarietà del TEG contrattuale è infatti non il TEGM ma il tasso soglia ricavato dall’applicazione al TEGM dello spread normativamente previsto.
Che dunque nel TEG siano computati ai fini della verifica di legalità costi non rilevati nel TEGM – perché ritenuti, a ragione o a torto, non significativi su un piano statistico (costi atipici, di rara applicazione ecc.) o non idonei a rappresentare il costo normale del credito (mora e altri effetti dell’inadempimento) – non nuoce alla comparabilità col tasso soglia. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Benché l’art. 644 c.p. e l’art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di “superare il limite stabilito dalla legge […] nel momento in cui sono promessi” e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)
Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di “superare il limite stabilito dalla legge […] nel momento in cui sono promessi”. Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)