B.C.E. : Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate
Il 20 marzo 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti deteriorati[1] (linee guida sugli NPL). Il documento rappresenta uno strumento che chiarisce le aspettative di vigilanza riguardo all’individuazione, alla gestione, alla misurazione e alla cancellazione degli NPL nel contesto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti in vigore. Le linee guida pongono l’accento sulla necessità di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati[2] in maniera tempestiva, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sulla loro attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell’economia.
Pertanto, il presente addendum corrobora e integra le linee guida sugli NPL illustrando le aspettative quantitative dell’autorità di vigilanza in merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale che ci si attende per le esposizione deteriorate (non-performing exposures, NPE)[3]. Le aspettative si basano sulla durata del lasso di tempo in cui un’esposizione è classificata come deteriorata (ossia la sua “anzianità”) nonché sulle garanzie reali detenute (ove presenti). Le misure andrebbero considerate come “livelli minimi di accantonamento prudenziale” finalizzati al trattamento prudenziale delle NPE e dunque tesi a evitare che consistenze eccessive di NPE di elevata anzianità e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari. Il presente addendum non intende sostituire né inficiare i requisiti e le linee guida applicabili in ambito normativo o contabile derivanti da regolamenti o direttive vigenti dell’UE e dalle relative trasposizioni a livello nazionale, la normativa nazionale applicabile in materia contabile, le regole e le linee guide vincolanti degli organismi che stabiliscono gli standard contabili o equivalenti né gli orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE).