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Rapporti bancari – Interessi ultra legali – Ricalcolo del saldo – Mancanza di estratti conto – Deducibilità della prova sulla base di altri elementi

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2017) 13-03-2017, n. 6384

Rapporti bancari – Interessi ultra legali – Ricalcolo del saldo – Mancanza di estratti conto – Deducibilità della prova sulla base di altri elementi

Pubblicata da www.ilcaso.it la pronuncia di Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2017) 13-03-2017, n. 6384, interessante in quanto, nel caso di specie, la Suprema corte ha confermato la decisione di merito, la quale, pur dando atto della mancata produzione da parte della Banca di tutti gli estratti conto, a far data dall'apertura del conto corrente, ha ritenuto che ciò non impedisse al c.t.u. di procedere alla ricostruzione integrale dello andamento del rapporto sulla base di altri elementi, il cui apprezzamento, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, ma esclusivamente per vizio di motivazione. 

 

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Fatto

La Banca X S.p.a. propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., chiedendo l'ammissione al passivo di un credito di Lire 324.952.594, pari al saldo debitore di due conti correnti intestati alla società fallita, e comprensivo d'interessi calcolati alla data della dichiarazione di fallimento.

Con sentenza del 2 febbraio 2004, il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda.

L'impugnazione proposta  veniva accolta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che con sentenza del 27 aprile 2007  ammetteva al passivo l'appellante per l'importo complessivo di Euro 85.873,76.

A fondamento della decisione, la Corte riteneva inutile procedere, mediante rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, al ricalcolo dell'ammontare del credito con l'applicazione degli interessi al tasso convenzionale e della capitalizzazione annuale o semestrale e con il riconoscimento delle spese bancarie, in quanto le clausole dei contratti di conto corrente che per la determinazione del tasso d'interesse ultralegale rinviavano alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza dovevano considerarsi nulle, e comunque inoperanti a decorrere dall'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, le clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl'interessi si ponevano in contrasto con l'art. 1283 cod. civ., trovando fondamento in un uso negoziale, e la domanda di riconoscimento delle spese era stata proposta per la prima volta in appello.

Riteneva, peraltro, che l'opponente potesse essere ammessa al passivo per la somma calcolata dal c.t.u., osservando che, nonostante l'inadeguata produzione degli estratti conto da parte della Banca, il consulente aveva risposto compiutamente ai quesiti postigli, avendo provveduto, mediante un apposito software, alla ricostruzione della situazione dei conti correnti per l'intero periodo contrattuale, sulla base della quale era pervenuto alla determinazione della sorta capitale dovuta per i periodi interessati e di quella definitiva risultante al momento del passaggio dei conti a sofferenza fino alla dichiarazione di fallimento, nonchè degli interessi maturati senza alcuna capitalizzazione. Ha precisato che dagli estratti conto prodotti risultavano elementi sufficienti per consentire al c.t.u. di rispondere ai quesiti, in quanto quelli relativi al periodo successivo al passaggio a sofferenza riguardavano conti privi di reale movimentazione, mentre quelli relativi al breve periodo compreso tra il 9 ed il 30 aprile 1992 potevano essere agevolmente ricostruiti con adeguato software.

Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento proponeva ricorso per cassazione.

Riportiamo uno stralcio della sentenza n.6384 citata.

"2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 61 e 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il credito della Banca, nonostante la mancata produzione degli estratti conto completi relativi ai conti correnti intestati alla società fallita. Premesso che, proprio a causa della mancata produzione dei predetti documenti, il c.t.u. aveva segnalato l'impossibilità di ricostruire i movimenti dei conti correnti relativi al periodo anteriore al 30 aprile 1992 ed a quello posteriore al 23 dicembre 1993, nonchè di distinguere tra sorta capitale e competenze incluse nel saldo iniziale, sostiene che la prova del credito non poteva essere desunta dalla circostanza che il consulente aveva ugualmente risposto ai quesiti postigli: infatti, anche a voler ritenere che la consulenza potesse costituire fonte oggettiva di prova, in quanto l'accertamento dei fatti richiedeva il possesso di determinate cognizioni tecniche, le relative indagini non avevano fornito risultati apprezzabili sotto il profilo probatorio.

2.1. Le predette censure, riflettenti l'indispensabilità degli estratti conto ai fini della determinazione del saldo del conto corrente, nel caso in cui venga dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che individuano il tasso d'interesse debitore mediante rinvio agli usi e prevedono la capitalizzazione degl'interessi, si concludono con la formulazione di un duplice quesito, con cui il ricorrente chiede di stabilire se alla mancata produzione dei predetti documenti da parte dell'attore possa sopperirsi mediante una c.t.u. Il carattere meramente ripetitivo dei due enunciati non nuoce peraltro alla chiarezza dell'interrogativo proposto, sostanzialmente identico, con la conseguenza che può escludersi la violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., non ricollegabile neppure alla circostanza, fatta valere dalla difesa dell'Unicredito Italiano, che il quesito non risulti accompagnato da specifiche argomentazioni.

Questa Corte ha infatti escluso che la proposizione di un quesito di diritto enunciato in più punti comporti di per sè l'inammissibilità del motivo d'impugnazione, ove si tratti di più proposizioni intimamente connesse che, in quanto aventi una funzione unitaria sotto il profilo logico-giuridico, risultino complessivamente idonee a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata ed a richiedere l'affermazione di un principio di diritto contrario a quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. 2, 6/11/2008, n. 26737; 29/ 02/2008, n. 5733). L'enunciazione del quesito di diritto imposta dal primo periodo dell'art. 366-bis cod. proc. civ. non esige d'altronde il rispetto di forme particolari, risultando a tal fine sufficiente che l'illustrazione delle censure sia accompagnata nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4 da una chiara sintesi logico-giuridica della questione di diritto sottoposta all'esame del Giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad essa si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/ 2008, n. 6530; 11/03/2008, n. 6420; 28/09/2007, n. 20360).

2.2. Il motivo è peraltro infondato.

E' pur vero, infatti, che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti bancari in conto corrente, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che fanno rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse ultralegale e di quelle che prevedono la capitalizzazione trimestrale degl'interessi, imponendo di procedere alla rideterminazione del saldo del conto, con applicazione del tasso legale ed esclusione dell'anatocismo, fa sorgere a carico della banca l'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla data d'instaurazione del rapporto, in modo tale da consentire la ricostruzione integrale dell'andamento del dare e dell'avere, sulla base di dati contabili certi relativi alle operazioni registrate, risultando inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (cfr. Cass., Sez. 6, 13/10/2016, n. 20693; Cass., Sez. 1, 20/09/2013, n. 21597; 19/09/2013, n. 21466). La particolare efficacia degli estratti conto, alla cui accettazione tacita l'art. 1832 cod. civ. ricollega la preclusione di qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti (ma non di quelle riflettenti errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, nè di quelle riguardanti la validità e l'efficacia dei predetti rapporti), non consente peraltro di ritenere che gli stessi costituiscano l'unico mezzo di cui la banca possa utilmente avvalersi ai fini della dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, non essendo previste limitazioni al riguardo, e ben potendo desumersi, quindi, la relativa prova dalle schede dei movimenti ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano, nonchè il titolo, la natura e l'importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l'annotazione in conto delle relative partite. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur dando atto della mancata produzione da parte della Banca di Roma di tutti gli estratti conto, a far data dall'apertura del conto corrente, ha ritenuto che ciò non impedisse al c.t.u. di procedere alla ricostruzione integrale dello andamento del rapporto sulla base di altri elementi, il cui apprezzamento, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, ma esclusivamente per vizio di motivazione".

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Nostra nota

Il grassetto ed i corsivo sono a cura dello Studio.

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