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La Cassazione si pronuncia sulla responsabilità a carico dei sindaci per l'inosservanza del dovere di vigilanza di cui all'art. 2407 co. 2 c.c.

  • Fonte:

    www.fallimentiesocieta.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

     Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 27-04-2017) 03-07-2017, n. 16314

Allegati:
La Cassazione si pronuncia sulla responsabilità a carico dei sindaci per l'inosservanza del dovere di vigilanza di cui all'art. 2407 co. 2 c.c.

Riportiamo uno stralcio di Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 27-04-2017) 03-07-2017, n. 16314, pubblicata in www.fallimentiesocieta.it

 

"...in tema di responsabilità degli organi sociali delle società di capitali, questa Corte ha già precisato che la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407 c.c., comma 2, non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass. 13/06/2014, n. 13517).

Ed è esattamente quanto accaduto nella vicenda che ci occupa, dove i sindaci della (OMISSIS) s.r.l., a fronte dei rimborsi effettuati in favore dei soci, pure in una situazione finanziaria della società ormai prossima all'insolvenza, nulla hanno osservato, omettendo di segnalare all'assemblea la condotta dell'amministratore gravemente lesiva dell'integrità del patrimonio sociale, ovvero di denunciare al tribunale - come pure era loro pacificamente consentito nell'assetto dell'art. 2409 c.c. precedente alla novella introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - le irregolarità commesse dall'organo gestorio.

Nè può dubitarsi della "dannosità" del comportamento serbato dall'amministratore attraverso i pagamenti effettuati in via preferenziale a taluni soci, dovendosi qui ribadire il principio, di recente affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, in forza del quale il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare (Cfr. Cass. s.u. 23/01/2017, n. 1641)."

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