Gli amministratori di un istituto di credito, che abbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2016, n. 23632
Con una interessante pronuncia (Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-11-2016, n. 23632) la Suprema Corte ha affermato che "in caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, promossa ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 72, comma 5 contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo nonchè dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. L'autorizzazione per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti organi sociali, copre tutte le pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui il provvedimento si riferisce, anche se di natura accessoria e consequenziale, non essendo necessario che contenga nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere ma esclusivamente l'enunciazione degli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, dell'azione. (Cass. civ. sez. 1, n. 13765 del 13 giugno 2007)".
Ed ancora ha sottolineato che " .... è' la stessa concessione di credito senza criteri di economicità e prudenzialità a porre in essere un danno attuale. Danno consistente nella svalutazione del portafoglio crediti della banca e nella drastica riduzione delle capacità gestionali e di investimento che, non a caso, hanno portato alla sua liquidazione. Nè appare condivisibile l'affermazione per cui il danno si verificherebbe solo nel caso di effettivo "non rientro" del credito concesso in base alle scelte gestionali riconosciute come integrative di mala gestio. Affermazione che comporta l'onere, a carico della banca, di attivarsi per ottenere la percentuale maggiore possibile di rientro. Questo onere costituisce però, di per sè, un danno perchè vincola i tempi, le scelte e i costi della gestione futura della banca, finalizzandola alla diminuzione della perdita prevedibile, conseguente alla mala gestio dei suoi amministratori e sindaci, e distogliendola dall'esercizio economico e redditizio del credito. Sicuramente è questo un deficit economico che deve essere reintegrato non in futuro ma al momento della sua formazione avvenuta per effetto delle scelte gestionali che hanno posto in essere questo grave handicap a carico della società male amministrata".