La responsabilità penale degli amministratori ex art. 2625 c.c. ed il potere di controllo dei soci
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2016) 10-11-2016, n. 47307
Con la pronuncia in esame (Cass. pen. Sez. VI, Sent., 10-11-2016, n. 47307) la Suprema Corte affronta la questione relativa alla possibilità di ravvisare o meno un potere di controllo del socio nelle società a responsabilità limitata caratterizzate dalla presenza di un organo di controllo interno. La sentenza è annotata da E. Amati, I poteri di controllo dei soci e la responsabilità penale degli amministratori ex art. 2625 c.c., in Giur. Comm., 2017, n. 2, II, p. 362 ss.
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Ne riportiamo uno stralcio:
" ....Con il primo motivo il ricorrente si duole della ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 2625 c.c., comma 1.
2.1. Tale disposizione sanziona "gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa". La disposizione si correla e, dunque, garantisce effettiva tutela al diritto sancito dall'art. 2476 c.c., comma 2, - dei soci che non partecipino all'amministrazione ad "avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione", dunque i libri e le scritture indicate nell'art. 2478 c.c..
A tale proposito, occorre rilevare che, con la riforma del diritto societario ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), nel riscrivere e rinnovare la disciplina della società a responsabilità limitata, il legislatore ha ampliato il diritto di controllo del socio come delineata nell'art. 2476 c.c., ed, in particolare, ha riconosciuto al socio èstraneo all'amministrazione della società il diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione ed amministrazione e dunque di esercitare un controllo personale e diretto sull'operato degli amministratori. Nella relazione Relazione illustrativa del decreto legislativo si legge "particolarmente significativa è inoltre la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell'art. 2476 c.c., essa s'impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società".
D'altra parte, va rilevato come il disposto dell'art. 2476 c.c., comma 2, non preveda alcuna limitazione o condizione all'esercizio del diritto di ispezione del socio ulteriore da quella che si tratti di "soci che non partecipano all'amministrazione". Detta facoltà si correla alla facoltà per i singoli soci, riconosciuta dall'art. 2476 c.c., comma 3, di esercitare in forma individuale l'azione di responsabilità verso gli stessi amministratori. La stretta relazione fra diritto di ispezione ed esercizio dell'azione di responsabilità è confermata dalla citata Relazione nella quale, dopo avere dato atto del diritto del socio di accesso ai libri e documenti sociali, si osserva "da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, comma 3). Si tratta anche qui di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali".
Sulla scorta di quanto sopra l'intestatario di una quota della società a responsabilità limitata che non ricopra funzioni gestorie/amministrative in seno alla società, indipendentemente dalla quota sociale detenuta, è titolare iure proprio di un vero e proprio diritto potestativo ad avere pieno accesso a tutti gli atti concernenti l'amministrazione sociale, venendo pertanto ad assolvere ruolo fondamentale nella governance della società.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il reato proprio dell'art. 2625, comma 1, non tutela in via generale la partecipazione del socio alla vita societaria ed alle deliberazioni della società, ma è volto a presidiare in modo specifico le funzioni di controllo dal medesimo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di partecipare, può configurare violazione della norma di cui all'art. 2625 c.c., essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni di controllo di regolarità della gestione (Sez. 5 n. 15641, del 27/02/2015, P.M. di Frosinone nei confronti di D'Itri, non massimata).
In considerazione dell'inequivoco dato testuale dell'art. 2625 c.c., comma 1, si deve ritenere che detta norma, là dove sanziona l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento documentale od altri artifici, postuli una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione o distruzione dei documenti sociali ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno.
(.... Omissis).
Tirando le fila del ragionamento sopra svolto, si può dunque affermare che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 2625 c.c., comma 1, - nel sanzionare la condotta dell'amministratore della società che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisca o comunque ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione -, postula una condotta necessariamente attiva tesa ad intralciare le funzioni di controllo della regolarità della gestione; in particolare, il delitto è integrato allorchè l'amministratore non si limiti a negare l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari.
Il delitto di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c., comma 1, è integrato anche nel caso in cui la società sia dotata di un collegio sindacale, atteso che l'art. 2476 c.c., comma 2, non prevede alcuna limitazione o condizione all'esercizio del diritto di ispezione dei soci diversa ed ulteriore da quella che si tratti di "soci che non partecipano all'amministrazione", diritto strettamente correlato alla facoltà, riconosciuta ai singoli soci dall'art. 2476 c.c., comma 3, di esercitare in forma individuale l'azione di responsabilità verso gli stessi amministratori; ne discende che il diritto all'ostensione della contabilità e degli altri libri sociali del socio non amministratore ha carattere inderogabile da parte dell'amministratore anche in presenza del collegio sindacale". (...Omissis).