Per la Cassazione penale è configurabile il reato di mendacio bancario, ex art. 137 T.U.B., ove si forniscano alla banca informazioni false, anche se relative ad un singolo dato per ottenere un credito
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Fonte:
www.cortedicassazione.it
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass. pen. Sez. V, Sent., 08-06-2017, n. 28567
Con la sentenza n. 28567, del 8 giugno 2017, la Corte di Cassazione, V sez. pen, ha rilevato che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 137, comma 1 bis, (T.U. in materia bancaria), sanzionando la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, configura un reato di pericolo, che intende assicurare, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti tra agente ed istituto bancario (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, Rv. 258302, in una fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la presentazione di fatture non veritiere per la anticipazione bancaria).
Più in dettaglio, la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha ritenuto immune da censure la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva affermato l'integrazione della fattispecie nel caso in cui il mendacio riguardi singoli dati economici e/o finanziari, e non la complessiva situazione patrimoniale, dovendo ritenersi corretta l'interpretazione secondo cui il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 137, comma 1 bis, ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, Rv. 258303, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la falsa esposizione di crediti, in realtà ancora non maturati).