Usura e Cms: il Tribunale di Padova dissente da Cass. 12965/2016 ed attribuisce rilevanza alla C.m.s. nel calcolo del TEG
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Fonte:
www.ilcaso.it
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Provvedimento:
Tribunale di Padova, 10 Maggio 2017. Est. Bertola
Riportiamo uno stralcio di Trib. Padova, 10 Maggio 2017. Est. Bertola, che dissente da quanto affermato da Cass. 12965/2016, in attesa di una decisione delle Sezioni unite che facciano chiarezza sul revirement recentemente operato dalla giurisprudenza della Corte.
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"....In relazione alla doglianza che la CMS non dovrebbe essere ricompresa nella verifica del superamento della soglia usura, come recentemente affermato da Cass. 12965/2016, va ribadito l’orientamento contrario che questo ufficio ha da tempo assunto a tale revirement rispetto alle posizioni tradizionali affermate già da Cassazione Penale fin dal 2010. Come ha infatti osservato la Cassazione penale occupandosi di usura, l’art. 644 c.p. sanziona qualsiasi interesse, spesa o commissione data o promessa. Le argomentazioni con cui la Cassazione civile ha recentemente inteso ritornare sulla tematica (nel 2016), questione che si poteva dire ormai ampiamente sedimentata, vorrebbe escludere la rilevanza della CMS attribuendo alla legge 2 del 2009 natura di norma innovativa e non di interpretazione autentica. Se quindi si volesse per un attimo dare seguito a questo nuovo corso giurisprudenziale si dovrebbe arrivare a condividere che ha natura innovativa anche l’art 2 bis comma 2 della L. 2/2009 laddove prevede che “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”. Quindi per coerenza si dovrebbe osservare che prima della L. 2/2009, che ha convertito il decreto legge 185/2008, non aveva rilevanza la misura degli interessi pattuiti o applicati al fine della commissione del reato di cui all’art. 644 c.p.. A tanto non arriva neppure la sentenza 12965/2016 pur dichiarando innovativa quella norma. Ciò che invece deve essere osservato è che quella norma altro non fa che interpretare il quadro normativo già preesistente e che era stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza in sede penale. Si potrebbe quasi osservare che la norma altro non fa che dare una copertura normativa espressa al diritto vivente originatosi dalle posizioni della giurisprudenza penale. Attribuire natura innovativa alla norma citata solo perché esplicita la denominazione di questa o quella commissione, tradisce il senso dell’art. 644 c.p. che il legislatore ha appositamente voluto come norma omnicomprensiva così da tutelare la vittima del reato di usura da qualsiasi voce di spesa che l’usuraio potesse applicare al rapporto e che avesse una denominazione diversa da “interessi” così da evitare che alcune condotte potessero restare escluse dalla tutela penale proprio laddove maggiori erano i costi collegati alla erogazione del credito. Per assurdo, seguendo tale interpretazione, si sarebbe potuto prevedere un tasso prossimo allo zero per l’affidamento e una commissione di massimo scoperto altissima così da aggirare la norma penale e lucrare vantaggi economici usurari. La norma penale ha lo scopo di tutelare la parte debole che subisca la condotta delittuosa e certo non di suddividere in compartimenti le voci di costo per evitare di renderle rilevanti ai fini del superamento della soglia usura. In definitiva, va riconfermato l’orientamento di questo ufficio in tema di rilevanza della CMS ai fini della verifica del superamento della soglia usura in attesa di una decisione delle sezioni unite che facciano chiarezza sul revirement recentemente operato dalla giurisprudenza della Corte".
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Nostra nota
Il grassetto ed il corsivo sono a cura dello Studio.