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Concordato preventivo: requisiti; fattibilità giuridica; attestazione del professionista

  • Fonte:

    www.fallimentiesocieta.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Corte di Cassazione, sez. I civ., 28 marzo 2017, n. 7959, Relatore: G. Bisogni

Concordato preventivo: requisiti; fattibilità giuridica; attestazione del professionista

Interessante la pronuncia con cui Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-03-2017, n. 7959, est. G. Bisogni, si è soffermata sul ruolo assunto dall'attestatore nella procedura di concordato preventivo. 

Un breve cenno alla vicenda. Il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla (OMISSIS) s.p.a. e, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dichiarava il fallimento della società. Il Tribunale rilevava l'insussistenza del requisito della fattibilità giuridica della proposta di concordato sia per la violazione delle norme in tema di stima delle partecipazioni societarie, di formazione dei bilanci societari e di appostazione dei crediti, sia per l'inadeguatezza dell'attestazione del professionista. Riteneva altresì fondata la istanza di fallimento in ragione delle condizioni richieste dalla legge fallimentare quanto a limiti dimensionali dell'impresa e stato di insolvenza.

Proponeva reclamo la società (OMISSIS) s.p.a. contestando la mancanza di fattibilità giuridica del concordato e lamentando la mancata rappresentazione, nel corso del procedimento, dei profili di inammissibilità della proposta, rilevando l'indebita, perchè riservata al ceto creditorio, valutazione dell'appostazione dei crediti, affermando l'erroneità del giudizio di inadeguatezza dell'attestazione del professionista e l'assoluta insussistenza di uno stato di insolvenza. 

Si costituiva la curatela fallimentare che chiedeva il rigetto del reclamo.

La Corte di appello di Catania accoglieva il reclamo, revocava la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e per l'effetto revocava la dichiarazione di fallimento rimettendo gli atti al Tribunale di Catania, sezione fallimentare, per la prosecuzione della procedura concordataria. 

La curatela censurava la decisione della Corte di appello per non aver esercitato il proprio sindacato sulla palese inadeguatezza della attestazione del professionista a fornire una corretta informazione ai creditori e tale da impedire loro la regolare formazione della volontà di voto e la cosciente valutazione della proposta. Lamentava la curatela ricorrente che la Corte di appello aveva ignorato i numerosi profili di criticità dell'attestazione messi in evidenza nella sentenza di primo grado e ribaditi e ampliati nel giudizio di reclamo.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, precisando che  le Sezioni Unite hanno chiaramente individuato confini e contenuto del controllo affermando che "il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell'attestato del professionista. Al detto attestato deve infatti essere attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno, elementi tutti che sarebbero altrimenti acquisibili esclusivamente soltanto tramite un consulente tecnico nominato dal giudice. Ne consegue dunque che, pur non essendo un consulente del giudice - come si desume dal fatto che è il debitore a nominarlo -, il professionista attestatore ha le caratteristiche di indipendenza (ulteriormente indirettamente rafforzate dalle sanzioni penali previste dall'art. 236 bis della legge fallimentare, introdotto con il D.L. n. 83 del 2012) e professionalità idonee a garantire una corretta attuazione del dettato normativo. Deve dunque ritenersi, a parere del Giudice di legittimità,  che egli svolga funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice, come pure si desume dal significativo ruolo rivestito in tema di finanziamento e di continuità aziendale (L. Fall., art. 182 quinquies, di cui al D.L. n. 83 del 2012), circostanza questa che esclude che destinatari naturali della funzione attestatrice siano soltanto i creditori e viceversa comporta che il giudicante ben possa discostarsi dal relativo giudizio, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario". 

Nella specie la Corte di appello "non aveva fornito una disamina adeguata della rispondenza della attestazione allo scopo di fornire una informazione completa e oggettiva ai creditori nonostante le numerose e specifiche critiche rivolte dalla curatela fallimentare".

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Per eventuali spunti bibliografici in tema di concordato preventivo, a far data dal 2001 e senza alcuna pretesa di esaustività, vedasi il link CONCORDATO PREVENTIVO tratto da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia

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