Usura: la Cassazione ribadisce l‘applicabilità dell’art.1815, 2° c., a tutte le fattispecie negoziali che possono contenere pattuizioni di interessi usurari, salvo che per i rapporti già esauriti all’entrata in vigore della L.n.108/96
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Fonte:
www.cortedicassazione.it
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass., sez. VI civ., ord. n. 11933/2017, est. C. De Chiara
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI civ., con ordinanza n. 11933, pubblicata il 12.05.2017, est. C. De Chiara, ha ribadito l’applicabilità del novellato secondo comma dell'art. 1815 c.c. non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. In tal senso, ha ritenuto sufficiente richiamare Cass. n. 15621/2007 (principio da ultimo ribadito da Cass. n. 12965/2016).
Circa l'inapplicabilità dei criteri fissati dalla medesima legge per la determinazione del carattere usurario degli interessi alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della legge, l’ordinanza in esame ha affermato che sovviene senz'altro la lettera dell'art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 394 del 2000.: rileva il momento in cui gli interessi sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, ciò che comporta l'inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni di interessi stipulate — come nella vicenda oggetto di esame — in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 108, ancorché riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data, come dalla medesima Corte riconosciuto in plurime occasioni (cfr., da ultimo, Cass. n. 801/2016 e, in precedenza, Cass. nn. 22204/2013, 26499/2009, 6514/2007, 5004/2005, 4380/2003, 17813/2002, 13868/2002, 8742/2001).
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Per eventuali spunti bibliografici, a far data dal 2001 e senza alcuna pretesa di esaustività, vedasi il link REATO DI USURA tratto da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia.