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Comunicazione Consob: richiamo di attenzione sull’obbligo di segnalazione dei contratti derivati ai sensi del Regolamento EMIR

  • Fonte:

    www.consob.it

  • Provvedimento:

    Comunicazione Consob n. 0069306 del 22-5-2017

Comunicazione Consob: richiamo di attenzione sull’obbligo di segnalazione dei contratti derivati ai sensi del Regolamento EMIR

Di grande interesse la Comunicazione Consob n. 0069306 del 22-5-2017, avente ad oggetto il richiamo di attenzione sull’obbligo di segnalazione dei contratti derivati ai sensi del Regolamento EMIR.  Ne riportiamo il contenuto di cui al documento allegato.

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Richiamo di attenzione sull’obbligo di segnalazione dei contratti derivati ai sensi del Regolamento EMIR 

Consob è l’Autorità competente per la vigilanza sugli obblighi di reporting derivanti dal Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) a carico di banche, Sim, Sgr, Gefia e delle controparti non finanziarie (CNF) [1]. Obiettivi primari del Regolamento EMIR sono il miglioramento della trasparenza dei mercati derivati, la riduzione del rischio sistemico e il potenziamento della vigilanza su detti mercati. L’obbligo di segnalazione di tutti i derivati conclusi, modificati o cessati, posto a carico di tutte le controparti, intende giustappunto rafforzare la trasparenza e mettere a disposizione delle Autorità competenti i dati e le informazioni utili all’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza. I dati segnalati alle Trade Repository sono analizzati dalle Autorità competenti per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e per la mitigazione del rischio sistemico. I dati segnalati alle Trade Repository danno inoltre contenuto ai principali meccanismi di controllo delle Autorità di vigilanza nazionali, non solo ai fini della vigilanza sul corretto adempimento dell’obbligo di reporting, ma anche ai fini del controllo del corretto assolvimento di altri obblighi quale, tra gli altri, il monitoraggio della soglia di compensazione al fine di determinare l’acquisizione dello status di controparte non finanziaria qualificata. E’ dunque di assoluta rilevanza la correttezza sostanziale e formale dei dati segnalati e l’adozione di presidi di controllo efficaci sulla qualità delle segnalazioni effettuate ai sensi dell’art. 9 del Regolamento EMIR, come anche chiarito con la comunicazione Consob n. 9517/2016. Nel corso del 2016 Consob ha analizzato le segnalazioni di un gruppo di controparti (finanziarie e non finanziarie) identificate sulla base di un criterio dimensionale. In particolare, l’analisi ha inteso verificare il grado di completezza e di correttezza delle segnalazioni, tenendo conto delle prescrizioni di EMIR e dei regolamenti attuativi, oltreché delle indicazioni fornite dall’ESMA nel documento “Questions&Answers on the implementation of EMIR Regulation”. Nei confronti di alcune controparti, Consob ha formulato richieste di vigilanza e convocato gli esponenti aziendali richiedendo tempestivi interventi di miglioramento; nei confronti di detti soggetti è in corso un monitoraggio ad hoc volto a verificare la tempestiva implementazione delle azioni programmate. Il presente richiamo di attenzione intende informare il mercato dei principali punti di attenzione emersi nell’ambito della suddetta analisi affinché le controparti possano porre in essere i presidi necessari.

Reporting delegato

L’art. 9 paragrafo 4 del Regolamento EMIR prevede che le controparti possano delegare a terzi la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato. La delega può essere conferita all’altra controparte del contratto o ad un soggetto terzo. Consob ha riscontrato che, in alcuni casi, il soggetto che ha delegato il reporting ha difficoltà a presidiare la correttezza delle segnalazioni fatte per suo conto. Poiché la controparte delegante rimane pienamente responsabile delle segnalazioni, essa deve assicurarsi di ricevere dal soggetto delegato informazioni regolari, complete e puntuali sugli esiti delle segnalazioni e il soggetto delegato dovrà adottare i presidi necessari ad assicurare dette informazioni. Qualora quanto sopra non sia già previsto dagli attuali accordi di delega tra le controparti, si rammenta la necessità di modificare in tal senso e per iscritto i medesimi.

Validazione delle segnalazioni delle controparti

Le segnalazioni trasmesse dalle controparti sono sottoposte a rigorosi controlli di validazione da parte delle Trade Repository, che verificano la conformità delle segnalazioni medesime alle regole definite dall’ESMA. I report non conformi sono rifiutati (rejected) dai sistemi delle Trade Repository. Consob ha riscontrato che la maggior parte dei casi di rejection per il mercato italiano è attribuibile alla circostanza che le controparti non alimentano campi obbligatori o utilizzano come codice unico della transazione (Unique Trade Identifier - UTI) un codice errato o già utilizzato con riferimento alla stessa controparte. Si richiamano pertanto gli operatori a tenere conto delle regole di validazione pubblicate sul sito dell’ESMA [2]  e a monitorare costantemente gli esiti delle segnalazioni in modo da assicurare una tempestiva correzione in caso di errori.

Riconciliazione: codice LEI e codice UTI

Il sistema di reporting EMIR si fonda sul dual side reporting: ciò significa che ogni contratto deve essere segnalato da ciascuna delle due controparti e le due segnalazioni sono soggette a “riconciliazione” da parte delle Trade Repository che hanno ricevuto le due segnalazioni relative ad un medesimo trade. La riconciliazione dei report si svolge in due fasi: il pairing e il matching. Il pairing consiste nell’abbinare la segnalazione di una controparte a quella dell’altra controparte e agisce sulla base di soli tre dati del contratto: i codici identificativi delle due controparti (LEI, Legal Entity Identifier) e il codice identificativo della transazione (UTI, Unique Trade Identifier); questi dati consentono di unire le due “gambe” dello stesso trade. Consob ha riscontrato che talune controparti non utilizzano il LEI come codice identificativo della controparte e non concordano l’UTI con la controparte del trade, rendendo di fatto impossibile il pairing delle segnalazioni. Al fine di assicurare il buon esito del pairing, si richiamano pertanto le controparti segnalanti all’utilizzo del codice LEI, come codice identificativo proprio[3]  e della controparte del trade, e all’utilizzo nelle segnalazioni di un codice UTI condiviso con la controparte. La controparte che genera l’UTI deve assicurare la comunicazione tempestiva dello stesso all’altra controparte in modo da garantirle di poter effettuare il reporting nei termini regolamentari. Successivamente al pairing si svolge il matching, che consiste nel confronto e nella riconciliazione degli altri termini del contratto. Il report si considera correttamente segnalato se il pairing e il matching si concludono con esito positivo. Si richiama, al riguardo, il secondo considerando del Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che chiarisce che, al fine di evitare incoerenze nelle tabelle che riportano i dati comuni, occorre che le controparti di un contratto derivato assicurino che i dati comuni trasmessi siano convenuti da entrambe.

Informativa sulla finalità del contratto derivato concluso

Nelle segnalazioni alle Trade Repository, le controparti non finanziarie devono indicare se il contratto derivato OTC concluso è destinato a coprire i rischi derivanti dall’attività commerciale o di tesoreria. Al riguardo, gli schemi di reporting contengono un apposito campo (field n. 15 “directly linked to commercial activity or treasury financing”) da valorizzare con “Y” oppure “N”, a seconda che il contratto possa ritenersi, rispettivamente, di copertura oppure di trading. La valorizzazione di tale campo è particolarmente rilevante nell’ambito delle verifiche che le Autorità competenti svolgono sul corretto monitoraggio della soglia di compensazione. Consob ha osservato inesattezze nella valorizzazione del campo. Si richiamano pertanto le controparti non finanziarie alla massima attenzione nella compilazione del campo in parola e ad assicurare la coerenza di tale campo con la qualificazione del contratto derivato nell’ambito dei sistemi interni di monitoraggio della soglia.

Conclusioni

La qualità dei dati esaminati, segnalati alle Trade Repository, risulta in miglioramento. Cionondimeno rimangono alcune questioni che necessitano di interventi migliorativi da parte di tutte le controparti, con riferimento ai punti di attenzione sopra richiamati. Consob continuerà a monitorare il grado di conformità delle segnalazioni alle prescrizioni di EMIR e attiverà i suoi poteri in caso di violazione, verificando nel continuo il corretto adeguamento anche con riguardo ai punti di attenzione sopra richiamati. Da ultimo, si rammenta che il 21 gennaio 2017 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione europea i nuovi regolamenti sul reporting (Reg. delegato UE n. 2017/104 e Reg. di esecuzione UE n. 2017/105) e si richiamano le controparti ad adottare in tempo utile le iniziative necessarie per l’adeguamento alla nuova disciplina.

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 Eventuali domande o segnalazioni sulle tematiche del reporting EMIR possono essere indirizzate alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

 

[1] Cfr. art. 4-quater del TUF e, in dettaglio, il “Documento ricognitivo su riparto delle competenze EMIR” pubblicato il 6 maggio 2016 ove sono declinati, per categorie di controparti, gli adempimenti soggetti alla vigilanza di Banca d’Italia e Consob. 

[2] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/emir_validation_table.xlsx.

[3] Il LEI della controparte segnalante supererà le regole di validazione solo se in status “Issued”, “Pending Transfer” o “Pending Archival”. Si richiamano pertanto le controparti ad un tempestivo rinnovo del codice LEI.

 

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