Confisca: la Cassazione penale precisa quando l'onere di allegazione difensiva riguardo la legittima provenienza dei beni non possa ritenersi soddisfatto
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2017) 23-02-2017, n. 8920
Con la pronuncia in esame (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2017) 23-02-2017, n. 8920), la Suprema Corte rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'onere di allegazione difensiva riguardo la legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, P.G. in proc. Catalano, Rv. 264461; Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014,Rv. 260402).
A tanto devesi aggiungere che l'allegazione non può ritenersi sottratta all'obbligo di valutazione che incombe sul giudice, chiamato a verificarne la consistenza dimostrativa e l'attitudine a vincere la presunzione relativa che regola la materia.
Le indicazioni difensive devono, dunque, essere dotate di capacità esplicativa rispetto al fine perseguito di asseverare una lecita derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto dei beni oggetto di proposta d'ablazione.
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Per un'ampia bibliografia e senza pretese di esaustività, a far data dal 2001, si rinvia al link CONFISCA, tratto da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia .