Equitalia: la Corte di Cassazione penale ribadisce che la fattispecie di usura non è applicabile all’attività di riscossione dei tributi
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Fonte:
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass.pen., Sez.II, sent. n.17131 del 05.04.2017
Un breve cenno al merito della vicenda. La difesa della ricorrente, a fronte del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., su conforme richiesta del Pubblico Ministero, sosteneva la sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 644 cod. pen. in quanto nelle pattuizioni di dilazione dei pagamenti, nell’ambito dell’attività di riscossione svolta da Equitalia, possono essere determinati anche interessi di natura usuraria. Secondo quella prospettazione, Equitalia è, poi, una società di natura privata e, quindi alla stessa si devono applicare le norme di carattere generale (art. 644 cod. pen. e I. 108/96) dato che la riscossione da parte della stessa di tributi non ne cambia lo status giuridico. Né è possibile, argomentava il ricorrente, che norme di natura non penale possano in qualche modo derogare alla normativa citata ed applicabile a chiunque. Con sentenza n.17131 del 05.04.2017, la II Sez. pen. della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando l’assoluta correttezza in diritto delle argomentazioni indicate dal Giudice emittente il decreto di archiviazione impugnato. Peraltro, nel caso in esame difettava ogni presupposto per ricondurre la situazione denunciata nella fattispecie del reato di cui all'art. 644 cod. pen. e rendeva, per l'effetto, palesemente superflui gli accertamenti richiesti dalla difesa dell'opponente. A parere della Suprema Corte il Giudice aveva ricordato che l'attività di Equitalia si concretizza nella riscossione di somme dovute all'erario e delle eventuali sanzioni e non nella dazione di denaro, condotta essenziale per la sussistenza del reato ipotizzato. Al riguardo il Giudice di legittimità (cfr. Sez. II, sent. n. 8865 del 2016, non massimata) in un caso assimilabile a quello qui in esame aveva già avuto modo di chiarire che:
a) l'aggio dovuto ad Equitalia con interessi eventualmente maturati non presenta connotazioni di natura pattizia ma evidenzia una natura sanzionatoria e risarcitoria;
b) le somme costituenti oggetto di pretesa non sono correlate a pregresse erogazioni di denaro o altra utilità, che non rientrano peraltro nelle attribuzioni di Equitalia;
c) la fattispecie di usura non è applicabile alla attività di riscossione dei tributi, in difetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi.