Reato di bancarotta: la Suprema Corte chiarisce quando le operazioni infra-gruppo escludono la condotta distrattiva
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Fonte:
www.cassazione.it
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass.pen., sez. V, sentenza n.18987 del 20.04.2017
Di grande interesse la sentenza n.18987 del 20/04/2017, con cui la V Sez. pen. della Suprema Corte affronta il controverso tema dei vantaggi compensativi in operazioni infra-gruppo, precisando che la giurisprudenza di legittimità riconosce un qualche valore alle operazioni infragruppo, al fine di escludere la condotta distrattiva, ma lo fa dettando precise condizioni.
In particolare, sono richiamate le seguenti pronunce:
· Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016 Rv. 267883 "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora il fatto si riferisca a rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente se, operando una valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società";
· Sez. 5, Sentenza n. 29036 del 09/05/2012 Rv. 253031 "In tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza".
· Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011 Rv. 251536 "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene".
· Sez. 5, Sentenza n. 36595 del 16/04/2009 Rv. 245136 "In tema di reati fallimentari, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento di risorse infra-gruppo, ossia tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita".
Nella vicenda esaminata, la Suprema Corte afferma che i giudici di merito avevano evidenziato come la causa del dissesto della società X fallita fosse da individuare nel rapporto fra essa e la società Y, concretizzatosi nel trasferimento in favore di quest'ultima di fondi liquidi e nella concessione di garanzie che, in conseguenza delle difficoltà finanziarie della società Y, avevano determinato l'aggressione del patrimonio immobiliare della fallita a garanzia di esposizioni di debito estremamente rilevanti. A fronte dell'articolata elencazione delle operazioni ritenute distrattive in favore di Y, la difesa, afferma la Suprema Corte, aveva genericamente allegato che i mezzi finanziari per l'acquisto degli immobili ipotecati vennero forniti dai soci senza alcuna contropartita, ma non aveva dimostrato se il vantaggio in tal modo procurato alla società poi fallita, fosse tale da compensare il trasferimento di risorse alla società controllante.
Ed ancora, la sentenza in esame rileva che il principio enunciato nel ricorso secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato in qualità di evento e deve, perciò, porsi in nesso causale con la condotta dell'agente, è stato ampiamente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza n.47502 del 6.12.12 citata dal ricorrente e, da ultimo, dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 22474 del 31/03/2016 Rv. 266804 "Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza)".
In argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, D. FALCINELLI, Riflessioni in progress: la clausola dei vantaggi compensativi infragruppo e i principi di sistema dell’offensività (penale) in concreto, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 10/12/2013, n. 49787, in Riv. trim. dir.pen.ec., 2014, n. 2, 435 ss.; M. SCOLETTA, Bancarotta fraudolenta e rilevanza dei vantaggi compensativi infragruppo, nota a Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2012, n. 4458, in Soc., 2012, n. 7, 841; C. BENUSSI, La Cassazione ad una svolta: la clausola dei vantaggi compensativi è esportabile nella bancarotta per distrazione, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 07/11/2006, in Riv.it.dir.proc.pen., 2007, n. 1, 424 ss.; E. CODAZZI, Bancarotta fraudolenta e vantaggi compensativi: alcune riflessioni sul concetto di "distrazione" nei gruppi, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 29/01/2008, n. 4410, in Giur. Comm., 2008, n. 4, parte II, 766 ss.; G. L. PERDONO’, La teoria dei vantaggi compensativi alla conquista del territorio dei reati fallimentari, nota a Cass. pen., sez. V, sent. 18/11/2004, in Riv.trim.dir.pen.ec., 2006, n. 1/2, 373 ss.;G. COCCO, I confini tra condotte lecite, bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nelle relazioni economiche all'interno dei gruppi di società, in Riv.trim.dir.pen.ec.,2003, n. 4, 1021 ss.; E. BUSSON, Operazioni infragruppo e bancarotta mediante distrazione, in Dir. pen. proc.,2001, n. 6, 762 ss.
Per una breve bibliografia in ordine alla nozione di vantaggi compensativi, vedasi il link VANTAGGI COMPENSATIVI, tratto da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia.