La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sul reato di manipolazione del mercato (art.185 T.U.F.)
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Fonte:
www.penalecontemporaneo.it
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-09-2016) 25-01-2017, n. 3836
Di particolare interesse la sentenza con cui la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-09-2016) 25-01-2017, n. 3836, annotata da G. MENTASTI,Sulla non configurabilità del reato di manipolazione del mercato nella fase di initial public offering (IPO), in www.penalecontemporaneo.it) affronta il tema della configurabilità del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) nella procedura di IPO (acronimo di Initial Public Offering).
La Suprema Corte afferma che il giudice procedente aveva correttamente pronunziato sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati, in riferimento al fatto contestato, avendo constatato l'assenza di elementi significativi della condotta illecita enunciata secondo l'ipotesi normativa dell'art. 185 TUF. Gli elementi indiziari richiamati dal P.M. nel ricorso erano stati specificamente valutati dal G.U.P,, con motivazione congrua ed in conformità al dettato giurisprudenziale della medesima Corte, secondo cui il reato di manipolazione del mercato, previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, così come modificato dalla L. 18 aprile 2005, n. 62, si caratterizza, differenziandosi dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art. 187 ter, D.Lgs. citato, anch'esso denominato di manipolazione del mercato, per la presenza di condotte qualificabili lato sensu come truffaldine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (cfr. Sez. VI, n.15199 del 3-5-2006 - RV234508).
A parere dei Giudici di legittimità il reato di manipolazione del mercato, previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento;tuttavia, la natura di pericolo concreto di tale delitto esige, ai fini del perfezionamento del reato, la manifestazione fenomenica della idoneità dell'azione a mettere in pericolo l'interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti (Cass. Sez. I, n. 45347 del 6/5/2015, dep. 13/11/2015).
Orbene, come evidenziato dal GUP., che si pone in conformità ai suddetti principi giurisprudenziali, la condotta degli imputati, stando alla sentenza in esame, non avrebbe potuto influire sul prezzo delle azioni della società, in quanto la determinazione del valore delle azioni nella fase precedente alla trattativa di mercato, era avvenuta prima dei fatti contestati.
In tal senso, nella condotta ascritta agli imputati, il giudice non aveva individuato - correttamente - alcun riferimento concreto alla influenza esercitata dai predetti sulla determinazione del prezzo dei titoli, essendo la condotta stessa - come specificata nell'imputazione - avulsa dalla fase nella quale si sarebbe determinato il relativo valore sul mercato.
Per eventuali spunti bibliografici, a far data dal 2001 e senza pretese di esaustività, sul tema del divieto di manipolazione del mercato, vedasi i seguenti links: MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, MARKET ABUSE ed AGGIOTAGGIO tratti da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia.
Tra i vari contributi della dottrina, cfr.: A.M. POGGI D'ANGELO, L’accertamento del “pericolo concreto” nel delitto di manipolazione del mercato, nota a Cass. pen., sez. I, sent. 13/11/2015, n. 45347, in Cass. pen., 2017, n. 1, 290 ss.; F. CONSULICH, F. MUCCIARELLI, Informazione e tutela penale dei mercati finanziari nello specchio della normativa eurounitaria sugli abusi di mercato, in Soc., 2016, n. 2, 179 ss.; F. MUCCIARELLI,La nuova disciplina eurounitaria sul market abuse: tra obblighi di criminalizzazione e ne bis in idem, in Riv.trim.dir.pen.cont., 2015, n. 4, 295 ss.; A. ALESSANDRI, Rassegna sugli abusi di mercato: la manipolazione del mercato, in Giur. comm., 2015, n. 3, parte II, 415 ss.; Id., Prime riflessioni sulla decisione della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato, in Giur. comm.,2014, n. 5, 855 ss.; M. VENTORUZZO, Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti umani: il caso Grande Stevens e altri c. Italia, in Riv. soc., 2014, n. 4, 693 ss.; E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, 2016, 268 ss.; F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale,Torino, 2014, 78 ss.; L. FOFFANI, Politica criminale europea e sistema finanziario in Riv.trim.dir.pen.cont., 2014 (3-4), 66 ss.; M. MASUCCI, Abusi di mercato, in A. FIORELLA (a cura di),Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, Giappichelli, 2012, 260 ss.; M. MIEDICO, in A. ALESSANDRI (a cura di), Reati in materia economica, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F.C. PALAZZO e C.E. PALIERO, Giappichelli, 2012, 89 ss. Per una disamina delle condotte tipiche, si veda F. SGUBBI, La manipolazione del mercato, in F. SGUBBI- D. FONDAROLI- A. F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario. Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, falso in prospetto. Lezioni, Cedam, 2013, 75 ss.;S. PREZIOSI, La manipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, Cacucci, 2008;A. MELCHIONDA, Aggiotaggio e manipolazione del mercato, in A. LANZI - A. CADOPPI (a cura di), I reati societari.Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio, Cedam, 2007, 241 ss.