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Cassazione civile: il cliente può richiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa

  • Fonte:

    www.dirittobancario.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-05-2017, n. 11554

Cassazione civile: il cliente può richiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa

Con la pronuncia in esame (Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-05-2017, n. 11554, est. A.A. Dolmetta, pubblicata in www.dirittobancario.it)  la Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 119 del T.U.B. viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119). E con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d'altro canto, pure oltre l'intera durata del rapporto, nei limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate.

Muovendo da tale premessa, la pronuncia in questione ha ravvisato non corretta una soluzione - qual è quella adottata dalla Corte bolognese - che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Più in dettaglio, la sentenza ha precisato che una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente - quale si è visto essere quello in esame - in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere.

D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; nè, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso.  Simili eventualità, ha affermato la pronuncia, "si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto. Il tutto, in ogni caso, nell'immanente limite di utilità, per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all'art. 119, che la richiesta si mantenga entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede".

In conclusione,i Giudici di legittimità hanno enucleato il principio di diritto per cui "il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo".

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