La sentenza De Tommaso c.Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione
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Fonte:
www.penalecontemporaneo.it
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Autore:
F. MENDITTO
Segnaliamo l'interessante articolo di Francesco Menditto, Giudice della sezione specializzata per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, La sentenza De Tommaso c.Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, pubblicato il 26 aprile 2017 da www.penalecontemporaneo.it .
SOMMARIO: 1. La sentenza della Corte Edu de Tommaso c. Italia. – 2. Il caso esaminato e la decisione della Corte. – 2.1. Il caso esaminato. – 2.2. La decisione della Corte. – 3. L’esame della sentenza. – 3.1. La ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale offerto dalla Corte. – 3.2. L’infondatezza della violazione dell’art. 5 § 1 Cedu. – 3.3. La violazione dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4. – 3.3.1. La base legale: l’accessibilità e la prevedibilità. – 3.3.2. La prevedibilità: categorie di pericolosità e prescrizioni imposte. – 3.4. La violazione dell’art. 6 § 1 Cedu per la mancata previsione di celebrazione di un’udienza pubblica. – 3.5. L’infondatezza della violazione dell’art. 6 § 1 Cedu per il mancato rispetto delle regole del giusto processo. – 3.6. L’infondatezza della violazione dell’art. 13 Cedu. – La compatibilità convenzionale – sostanziale e processuale – del sistema delle misure di prevenzione accertata dalla Corte. – 4.1. La conformità alla Convenzione delle misure di prevenzione personali. – 4.1.1. I precedenti della Corte europea. – 4.1.2. La sentenza in esame: l’orientamento consolidato. – 4.2. La conformità alla Convenzione del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali). – 4.3. Conformità alla Cedu e ordinamento italiano. – 5. Le violazioni riscontrate dalla Corte, le ricadute sull’ordinamento italiano. Il ruolo del Giudice nazionale. – 5.1. L’estraneità della pronuncia alle categorie di pericolosità non esaminate. – 5.1.1. La categoria di pericolosità prevista dall’art. 1, n. 3), l. n. 1423/1956. – 5.1.2. Le categorie di pericolosità cd. Qualificata. – 5.2. L’estraneità della pronuncia alle misure di prevenzione patrimoniali. – 5.2.1. Misure personali e patrimoniali. – 5.2.2. Gli effetti derivanti dalla sentenza. – 5.2.3. La questione di costituzionalità già proposta. – 6. Le ricadute delle sentenze della Corte di Strasburgo sull’ordinamento interno: il dialogo tra le Corti. Diritto europeo consolidato e Giudice nazionale. – 6.1. Il dialogo tra le Corti. – 6.2. Il diritto consolidato. – 7. Spunti di riflessione per un’interpretazione convenzionalmente orientata. – 7.1. La base legale secondo la Corte di Strasburgo. –7.2. Prevedibilità e categorie di pericolosità esaminate dalla Corte. – 7.2.1. Prevedibilità e presupposti delle misure di prevenzione personale. – 7.2.2. Prevedibilità e delimitazione (o tipizzazione) della categoria di pericolosità. – 7.2.3. Prevedibilità e prescrizioni. – 8. Conclusioni (allo stato) e una proposta.