Sentenza De Tommaso: il Tribunale di Udine ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 comma 1 lett. c), 6 e 8, D. lgs. 159/2011 per sospetta violazione dell’art. 117 Cost.
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Fonte:
www.giurisprudenzapenale.com
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Con ordinanza che si allega il Tribunale di Udine ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 comma 1 lett. c), 6 e 8, D. lgs. 159/2011 per sospetta violazione dell’art. 117 Cost.
L’ordinanza di rimessione afferma che, secondo giurisprudenza costituzionale del tutto consolidata, “alla Convenzione EDU deve riconoscersi una peculiare rilevanza per il suo contenuto e dunque la norma nazionale incompatibile con norma della CEDU o con gli obblighi internazionali di cui all’articolo 117 comma 1 Cost., viola per ciò stesso il parametro costituzionale, che realizza un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente che dà vita contenuto a quegli obblighi”.
Ed ancora, pur tenendo a mente quanto sancito dalla stessa Consulta con sentenza n. 49/2015, e segnatamente che il giudice nazionale non ha l’obbligo di porre a fondamento del proprio processo interpretativo la giurisprudenza della corte europea, che non sia espressione di un orientamento consolidato nel denunziare la violazione dei principi CEDU, il Tribunale ha ritenuto non pertinente al caso di specie siffatto rilievo, sul presupposto che la sentenza europea in parola è stata emessa dal suo massimo consesso, vale a dire la Grande Camera.
Di qui, dunque, il sospetto di illegittimità costituzionale (per violazione dell’art. 117 Cost.) degli artt. 4, 6 e 8 D. lgs. 159/2011, che ad avviso del Tribunale “riproducono il contenuto degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956”, che hanno formato oggetto di censura da parte dei Giudici di Strasburgo.
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Sotto altro profilo, rilevano due ulteriori pronunce di merito che, nell’applicare o rinnovare le misure, hanno invece ritenuto che la pronuncia De Tommaso non sia d’ostacolo all’applicazione delle norme che sanciscono i requisiti soggettivi e le modalità prescrittive delle misure di prevenzione, e ciò in virtù di una interpretazione convenzionalmente orientata delle stesse.
Si tratta del Decreto del Tribunale di Roma del 3 aprile e del Decreto del Tribunale di Palermo del 28 marzo, qui allegati.
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In argomento, cfr. anche F. Viganò, Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna, nota a Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres. Grasso, Est. Cioffi, in www.penalecontemporaneo.it ; Id., La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, ibidem, 3 marzo 2017; A.M. Maugeri, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, ibidem, 6 marzo 2017; R. Magi, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, ibidem, 13 marzo 2017.