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Condotta dell'intermediario nella negoziazione di titoli ed assolvimento dell'obbligo informativo: una recente pronuncia della Suprema Corte

  • Autore:

    G.MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-04-2017, n. 8619

Allegati:
Condotta dell'intermediario nella negoziazione di titoli ed assolvimento dell'obbligo informativo: una recente pronuncia della Suprema Corte

Con sentenza n. 8619 del 03.04.2017, la Cass., sez. I civ., ha statuito i seguenti principi di diritto:

"L'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza posto a carico dell'intermediario nella negoziazione di titoli D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 21, comma 1, lett. a) e b) così come puntualizzato negli artt. 26 e 28 (quest'ultimo integrato dall'allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, richiede sia una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (es. rating; offering circular; caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), senza che possa giustificarsi il deficit delle informazioni assunte dall'intermediario sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli, sia un'informazione delle caratteristiche del prodotto, concreta e specifica, alla luce di tutti gli indicatori desumibili dall'art. 28 del Regolamento Consob così come integrato dall'allegato 3 al testo normativo".

 

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