Ai fini dell'accertamento del reato di usura, in ipotesi di pagamento di acconti, in seno ad un prestito, non si può prescindere dalla norma posta dall'art.1194 c.c.
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2016) 22-09-2016, n. 39334
Con sentenza n. 39334, depositata il 22-09-2016, la Suprema Corte, II sez. pen., ha statuito il seguente principio:"ai fini dell'accertamento del reato di usura, il saggio di interessi concretamente praticato nell'ambito di un prestito o di un finanziamento nel corso del quale il mutuatario ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato tenendo conto della regola posta dall'art. 1194 cod. civ., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti".