Clausola penale e normativa antiusura: un recente orientamento della Cassazione penale
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2012) 05-02-2013, n. 5683
La questione degli oneri eventuali è stata affrontata da una recente pronuncia della Cassazione penale ( Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2012) 05-02-2013, n. 5683) secondo il seguente percorso argomentativo:
1)l'art. 644 c.p. sanziona la ricezione (anche sotto forma di sola "promessa") di "interessi o vantaggi usurari" quale "corrispettivo" di una prestazione di denaro o di altra utilità;
2) i vantaggi sono gli illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l'accipiens riceve e che hanno un valore eccedente la norma, raffrontato alla controprestazione;
3) il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo;
4) il dato testuale pone in stretta correlazione diretta gli interessi o i vantaggi (usurari) conseguibili all'accipiens, con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità).
Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è l’ inadempimento, e pertanto rimane estranea rispetto al sinallagma pattuito, determinando nuove condizioni di equilibrio del rapporto negoziale tra le controparti. La "clausola penale" sfugge, per sua natura, dalla previsione prevista dall'art.644 c.p. che contempla la diversa ipotesi di sperequazione fra prestazioni reciproche; essa ha funzione "sanzionatoria" e "risarcitoria" e non "corrispettiva" o "retributiva" ed è quindi soggetta al diverso regime giuridico previsto dall’art. 1384 c.c. (norma per la quale la clausola penale può essere diminuita "equamente" dal giudice).
Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario), attraverso un "simulato", "preordinato" e consapevole inadempimento. In quest’ultimo caso, la clausola penale assume una funzione integrativa del corrispettivo dovuto dall'affittuario, e la complessiva prestazione assume un carattere decisamente usurario per manifesta sproporzione con la controprestazione o per superamento del tasso soglia. in tal caso la clausola penale si presta a strumento di una simulazione con finalità elusive del precetto penale a tutela del regime negoziale delle prestazioni corrispettive.
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Per ogni riferimento bibliografico e senza alcuna pretesa di esaustività, a far data dal 2001, vedasi il link REATO DI USURA , tratto da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia .