Concordato preventivo con cessione totale dei beni:la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta
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Autore:
G. MANTOVANO
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Provvedimento:
Cassazione civile, sez. I 20 dicembre 2016, n. 26329 - Pres. Nappi - Est. Terrusi
Con la sentenza n. 26329 del 20.12.2016, la Corte di Cassazione civile, Sez. I, ha fissato in via generale il seguente principio:
"in tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta; ne consegue che quando, a carico della società proponente, sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato, secondo il regime di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, alla confisca, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare e, in mancanza, restando sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta va dichiarata senz'altro inammissibile".