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Usura "per dazione": l'accertamento dello sforamento deve avvenire trimestre per trimestre, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito ed a quello di corresponsione degli interessi

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. pen. Sez. II, Sent., 22-09-2016, n. 39334

Usura "per dazione": l'accertamento dello sforamento deve avvenire trimestre per trimestre, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito ed a quello di corresponsione degli interessi

Riportiamo l'interessante orientamento di  Cass. pen., Sez. II, Sent., 22-09-2016, n. 39334

"L'art.644 c.p. punisce sia la dazione sia la pattuizione di interessi usurari. Il delitto di usura si configura, dunque, come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra, con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003 - Sideri e altro, Rv. 228381).

La legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In particolare, secondo quanto disposto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla rilevazione, su base trimestrale, del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche per le operazioni della stessa natura. Il predetto limite (c.d. tasso-soglia) è pari al tasso come sopra rilevato, aumentato della metà.

4.2 Ciò posto, lo sforamento del tasso-soglia è più facile da verificare nel caso di interessi "promessi", ossia contrattualmente pattuiti in una misura ben precisa (ad esempio, nel caso di usura "bancaria", normalmente caratterizzata dalla presenza di un vero e proprio contratto).

Se ad acquistare rilievo è invece l'elemento fattuale della dazione, la verifica dell'usurarietà del saggio di interessi richiede un'indagine più complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest'ultimo deve essere, infine, rapportato all'intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l'incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso.

Orbene, nel caso di usura mediante pattuizione, il tasso soglia al quale occorre fare riferimento è quello vigente al momento, per l'appunto, della pattuizione (Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013 - Fiarè e altri, Rv. 254715). L'usura mediante dazione, invece, configura un'ipotesi di reato "a condotta frazionata", con la conseguenza che l'eventuale sforamento del tasso soglia dovrà essere verificato, trimestre per trimestre, per tutta la durata della rateizzazione.

Ovviamente, nei rapporti usurari non sempre la corresponsione degli interessi avviene con cadenze periodiche. Spesso gli stessi sono incorporati nell'importo complessivo restituito all'usuraio alla fine del rapporto o garantito dall'emissione di cambiali sottoscritte già al momento della concessione del prestito; altre volte, il debito originario viene sostituito da un "rifinanziamento" comprensivo degli interessi già maturati. Consegue che non sempre è possibile rilevare il saggio trimestrale praticato, specie se la dazione degli interessi avviene in unica soluzione o a cadenze non regolari.

Nondimeno, la verifica della natura usuraria degli interessi deve avvenire con la massima analiticità possibile. Ed inoltre, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti (Sez. 2, n. 745 del 04/11/2005 - Rosadini, Rv. 232985).

In ogni caso, anche se la rilevazione del tasso di interessi praticato non potesse essere calcolata su base trimestrale, il tasso-soglia di comparazione è comunque quello trimestralmente accertato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto violerebbe il principio di tassatività delle fattispecie penali riferire il tasso soglia di un trimestre - eventualmente più basso - agli interessi percepiti fuori da quell'arco temporale.

E' quindi necessario che, nei limiti di quanto consentito dalle evidenze processuali, siano esattamente determinati il tempo e la durata del prestito, nonchè la data dei singoli pagamenti effettuati dall'usurato, in modo da individuare il trimestre di riferimento.

D'altronde è sufficiente che in un solo trimestre tale soglia sia stata superata perchè possa dirsi consumato il reato di usura.

4.3 In conclusione, è possibile affermare il seguente principio di diritto:

"ai fini della sussistenza del reato di usura "per dazione", il superamento del tasso-soglia deve essere accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione degli interessi".

Facendo applicazione di tale principio, si deve giungere alla conclusione che costituisce un errore tecnico-giuridico, nella redazione di una consulenza tecnica in materia di usura, rilevare il tasso effettivamente praticato dall'imputato su base annuale, senza distinguere fra i diversi prestiti intercorsi fra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento".

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Nostre note

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