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Conto corrente bancario ed obbligo di rendiconto con l'invio periodico degli estratti: una interessante pronuncia della Suprema Corte

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2017, n. 1584

Conto corrente bancario ed obbligo di rendiconto con l'invio periodico degli estratti: una interessante pronuncia della Suprema Corte

Con la recente sentenza n. 1584 depositata il 20-01-2017, la Suprema Corte di Cassazione, sez. I civ., si è soffermata sulla natura giuridica del conto corrente di corrispondenza, rilevando che "il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 15 dicembre 1970, n. 2685; cfr. pure Cass. 10 febbraio 1982, n. 815). Propriamente, infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art. 1856 c.c., per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre 1971 n. 3701)". 

Ed ha precisato che "Tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l'attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall'art. 1712 c.c.. Vero è invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l'art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l'art. 1857 c.c.). E in proposito, questa Corte ha ritenuto, in passato, che proprio alla luce di tale disposizione sia corretto credere che l'invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l'estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione). Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all'obbligo di rendicontare il cliente sull'andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi".

La sentenza ha statuito, in estrema sintesi, i seguenti principi di diritto:

"nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto del mandato a cui possono aggiungersene altre - l'obbligo di rendiconto si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicchè la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi di avervi provveduto;

"nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; nè essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito".

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Sui principali contratti bancari, anche a seguito delle recenti novità introdotte dai decreti in materia di banche (d.l n. 59/2016, convertito con la l. 30 giugno 2016 , n. 119), di mutui, (d.lgs. n. 72/2016), di anatocismo, offrendo nel contempo una panoramica sugli aspetti applicativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, unitamente agli spunti e alle interpretazioni fornite dalla dottrina più significativa, vedasi AA.VV., Contratti bancari, a cura di Ernesto Capobianco, Utet, 2016.

Con i contributi di Dolmetta Aldo Angelo , Genovese Anna , Antonucci Antonella , Colombo Claudio , Brescia Morra Concetta , Farace Dario , Caterini Enrico , Minervini Enrico , Scoditti Enrico , Ernesto Capobianco,, Criscuolo Fabrizio , Longobucco Francesco , Macario Francesco , Mazzini Francesco , Belli Franco , Porcelli Giacomo , Greco Gian Luca , Vecchio Gianfranco , Giannelli Gianvito , La Rocca Gioacchino , Falcone Giovanni , Carriero Giuseppe , Tucci Giuseppe , Tatarano Marco , Costanza Maria , Rispoli Farina Marilena , De Poli Matteo , Lobuono Michele , Sirena Pietro , Bonfatti Sido , Pagliantini Stefano , Farina Vincenzo , Santoro Vittorio , Bartolini Francesca , Dell'Osso Antonio , Papanti-Pelletier Paolo , Mazzotta Stefano

I riferimenti bibliografici ai vari Autori, a partire dal 2001, sono tratti da www.iusimpresa.com  -  Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia.

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